Si segnala la sentenza del Tribunale di Rieti del 20/10/2016 che pone l'attenzione sulla decorrenza del termine per impugnare un provvedimento allorchè la parte abbia inoltrato alla cancelleria richiesta di visibilità del fascicolo informatico.
Giovedi 2 Febbraio 2017 |
Il caso: con ricorso depositato in data 6 maggio 2016, due condomini proponevano reclamo avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale, in accoglimento della domanda del Condominio, ordinava ai resistenti di consentire al tecnico incaricato dal ricorrente di compiere accertamenti all'interno della loro proprietà esclusiva.
I reclamanti eccepivano che la suddetta ordinanza era stata emessa all'esito di un procedimento nel quale non era stato ritualmente instaurato il contraddittorio e nel quale essi non erano stati posti in condizione di costituirsi: il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza erano stati notificati dalla parte ricorrente nei loro confronti presso l'indirizzo dello stabile condominiale nel quale nessuna delle due parti risiedeva, circostanza, questa, ben nota all'Amministratore.
Di conseguenza chiedevano: a) dichiararsi la nullità o inesistenza della notificazione effettuata a mezzo del servizio postale presso indirizzo non corrispondente né con la residenza, né con la dimora effettiva o il domicilio degli odierni reclamanti; b) la immediata sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato con conseguente inesistenza o nullità di ogni atto al medesimo conseguenziale.
Il Condominio si costituiva ed eccepiva in via preliminare, l'inammissibilità del reclamo per la tardività di esso: l'ordinanza infatti era stata notificata ai reclamanti in data 14 marzo 2016 e che comunque, già in data 9 marzo 2016 i reclamanti avevano richiesto la visibilità telematica del fascicolo del procedimento, che si era concluso con l'ordinanza impugnata, acquisendo così conoscenza legale dell'emissione del provvedimento, con conseguente decorrenza del termine per proporre il reclamo avverso il medesimo.
Il Tribunale di Rieti accoglie l'eccezione di inammissibilità del reclamo in quanto tardivo; osserva sul punto che:
- in data 9 marzo 2016 è stata accolta dal Tribunale la richiesta di visibilità presentata dal reclamante tramite il procuratore, con riferimento al fascicolo del procedimento all'esito del quale è stata pronunciata l'ordinanza impugnata;
- da tale data si presume che la parte abbia avuto conoscenza legale degli atti del procedimento e tra questi, anche del provvedimento impugnato;
- se è vero che il termine previsto dall'art. 669 terdecies c.p.c. decorre dalla notificazione, se anteriore, o dalla comunicazione del provvedimento è altrettanto vero che quest'ultima può trovare equipollenti in altri atti o fatti giuridici che siano idonei ad assicurare una conoscenza effettiva e piena del relativo provvedimento, analoga a quella che si produce con detta comunicazione, quale, come nella specie, il suo rilascio in copia autentica alla parte (cfr.Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 6474 del 16/07/1997);
- di conseguenza deve ritenersi tardivo il reclamo proposto dalla parte solo in data 6 maggio 2016, dopo il decorso del termine di quindici giorni previsto dalla legge con decorrenza dalla predetta data di conoscenza legale dell'atto.
Allegato:
Tribunale Rieti del 20 ottobre 2016