Con l’ordinanza n. 5726/2019, pubblicata il 27 febbraio scorso, la Corte di Cassazione si è nuovamente occupata della questione relativa alla responsabilità dell’ente proprietario della strada nel caso di incidente stradale per il guard-rail difettoso e privo di manutenzione, ribadendo la responsabilità del suddetto ente al risarcimento dei danni causati all’automobilista, anche se vi è un concorso di colpa da parte del conducente del veicolo per guida imprudente.
Giovedi 7 Marzo 2019 |
IL CASO: la vicenda approdata all’esame della Suprema Corte di Cassazione, trae origine dalla domanda di risarcimento danni promossa contro l’ente proprietario della strada da parte di due congiunti di un’automobilista deceduto a seguito di un incidente avvenuto sulla strada provinciale. Gli attori chiedevano o che gli venisse riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da perdita del congiunto, ciascuno in relazione alla parentela vantata.
In primo grado la domanda veniva rigettata, mentre la Corte di Appello riformava la decisione di prime ed accoglieva parzialmente la domanda degli attori originari, in quanto dalla CTU eseguita in sede penale era emerso che l’automobilista era sbandato e, non riuscendo a rientrare nella carreggiata, aveva imboccato la strada bianca di servizio dell’ente convenuto impattando contro la spalliera del ponte su di essa presente e finendo nel torrente che aveva trascinato la vettura per oltre tre chilometri e che le reti che arginavano la strada bianca erano inidonee a sostenere l’urto di una macchina, ma potevano servire soltanto alla protezione dei passanti.
La domanda degli attori originari veniva accolta parzialmente in quanto, nel caso di specie, era configurabile il concorso di colpa da parte dell’automobilista poiché quest’ultimo al momento dell’incidente teneva una velocità superiore al limite consentito. Avverso la sentenza della Corte di Appello, l’ente proprietario, pertanto, proponeva ricorso per Cassazione deducendo la violazione dell’articolo 2051 codice civile.
LA DECISIONE: Con la decisione in commento, la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la sentenza impugnata in quanto la Corte di Appello nell’accogliere parzialmente la domanda degli originari attori ha richiamato quanto affermato dagli stessi giudici di legittimità con la sentenza nr. 9547/2015, secondo cui “la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale, sicchè, ove si lamenti un danno - nella specie, conseguente alla precipitazione di un veicolo in un burrone fiancheggiante una curva - derivante dalla loro assenza (o inadeguatezza), la circostanza che alla causazione dello stesso abbia contribuito la condotta colposa dell'utente della strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un'adeguata barriera avrebbe potuto opporre all'urto da parte del mezzo".
Secondo l’orientamento della stessa Corte di legittimità, hanno continuato gli Ermellini:
"in tema di responsabilità civile della P.A. per la manutenzione di una strada, sotto il profilo dell'omessa predisposizione delle opere accessorie laterali alla sede stradale, la circostanza che l'adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile ad una determinata strada, non esime la P.A. medesima dal valutare comunque, in concreto, ai sensi dell'art. 14 del codice della strada, se quella strada possa costituire un rischio per l'incolumità degli utenti, atteso che la colpa della prima può consistere sia nell'inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica) (cfr. Cass. 10916/2017.);
inoltre, il principio di responsabilità oggettiva è stato esteso anche ai doveri di costante sorveglianza delle strutture di protezione apposte, visto che è stato condivisibilmente ritenuto che il custode di una strada "che, pur avendo collocato una barriera laterale di contenimento per diminuire la pericolosità di un tratto stradale, non curi di verificare che la stessa non abbia assunto nel tempo una conformazione tale da costituire un pericolo per gli utenti, ed ometta di intervenire con adeguati interventi manutentivi al fine di ripristinarne le condizioni di sicurezza, viola sia le norme specifiche che le impongono di collocare barriere stradali nel rispetto di determinati standard di sicurezza, sia i principi generali in tema di responsabilità civile:" (cfr. Cass. 22801/2017).
Cassazione civile Sez. III Ordinanza n. 5726 del 27/02/2019