Responsabile il conducente che non presta cautela prima di aprire la portiera dell'auto.

Responsabile il conducente che non presta cautela prima di aprire la portiera dell'auto.

La IV Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33602/2016 esamina un caso particolare di omicidio colposo ai danni di un ciclista.

Venerdi 16 Settembre 2016

Il caso: Il Tribunale riteneva responsabile del delitto di omicidio colposo, con violazione delle norme sulla circolazione stradale, la conducente di un auto, alla quale veniva addebitata colpa specifica (art. 157 C.d.S.) e generica.

Nel ricostruire la dinamica, il tribunale accertava che l' imputata aveva aperto lo sportello anteriore sinistro della propria autovettura, senza previamente essersi assicurata di non provocare pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada, e aveva urtato la bicicletta, condotta dalla vittima, che a cagione dell'impatto, aveva perso l'equilibrio ed era finita rovinosamente al suolo, ove era stata travolta dal ciclomotore condotto da un terzo soggetto, in quell'attimo transitante, perdendo la vita a causa delle lesioni patite.

La Corte d'Appello confermava la decisione di primo grado; l'imputata ricorreva quindi in Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla ricostruzione del nesso di causalità: per la ricorrente, infatti, “la condotta imperita ed imprevedibile della vittima, in contrasto con il principio di affidamento, era stata la causa esclusiva dell'evento; il ciclista circolava irrazionalmente a ridosso delle autovetture parcheggiate, al di là della linea gialla, delimitante l'area di sosta per lo scarico/carico delle merci, così avendo reso inevitabile l'impatto”.

In definitiva, per la ricorrente, il fatto era da addebitare alla stessa vittima, la quale, violando l'art. 140, cod. della str., aveva costituito pericolo ed intralcio alla circolazione.

Gli Ermellini, nel disattendere le argomentazioni dell'imputata, respingono il ricorso e precisano che:

  1. la condotta dell'imputata costituì causa penalisticamente sufficiente a determinare l'evento;

  2. dalle testimonianze raccolte e dalla perizia si può evincere che la vittima, la quale transitava a bordo della propria bicicletta, tenendo la destra, siccome prevede la legge, era stata violentemente colpita dallo sportello dell'autovettura, improvvidamente spalancato con furia dall'imputata, senza prima accertarsi, attraverso gli specchi retrovisori, del sopraggiungere di veicoli o pedoni.

Pertanto, per la Corte, in materia di circolazione stradale, è comunque responsabile del reato di omicidio colposo colui che alla guida di un’autovettura apra improvvisamente lo sportello senza la necessaria prudenza, determinando così la caduta di un ciclista che, urtato dalla portiera, cada a terra e venga investito dalla autovettura condotta dal terzo.

Testo integrale della sentenza n. 33602/2016

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