Il reddito di inclusione (REI) è un sussidio per le famiglie che vivono in stato di disagio economico e permette di avere un aiuto del valore di 3.000 euro ridotto in sede di prima applicazione del 75% (3.000 ridotto del 75% = 2.250).
Per il 2018 gli importi erogabili in base alla composizione del nucleo familiare sono:
Per un solo componente 2.250 euro all’anno con importo mensile di euro 187,50;
Per due componenti 3.532,50 euro all’anno con importo mensile di euro 294,38;
Per tre componenti 4.590.00 euro all’anno con importo mensile di euro 382.50;
Per quattro componenti 5.535,00 euro all’anno con importo mensile di euro 461,25;
Per cinque componenti 6.412,50 euro all’anno con importo mensile di euro 534,37;
Per sei o più componenti 6.477,90 euro all’anno con importo mensile di euro 539,82.
L’INPS con una recente circolare del 28 marzo 2018, n. 57 fornisce chiarimenti in merito alle modifiche apportate al REI con la legge di bilancio 2018 e mette in risalto due apprezzabili cambiamenti.
Una con decorrenza 1 gennaio 2018 e l’altra con decorrenza dal 1 luglio 2018.
La prima modifica che ha decorrenza dal 1 gennaio 2018 prevede l’abrogazione della condizione che imponeva la presenza nei nuclei familiari di un disoccupato licenziato, anche collettivo, con dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, o comunque, si trovasse in stato di disoccupazione da almeno tre mesi.
Con l’abrogazione della suddetta condizione l’accesso al sussidio è possibile senza alcun riferimento alla disoccupazione precedente. E’ sufficiente che nel nucleo familiare vi sia un disoccupato di età pari o superiore a 55 anni, senza ulteriori limitazioni.
La seconda modifica, anche rilevante è l’abolizione dal 1 luglio 2018 di tutti i requisiti previsti dall’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017.
Ne consegue che dal 1 luglio 2018 le domande non dovranno più soddisfare i requisiti familiari prima previsti dal predetto decreto 147/2017 che si riporta:
Il Rei è riconosciuto, su richiesta, ai nuclei familiari che risultano, al momento della presentazione della richiesta e per tuttala durata dell'erogazione del beneficio, in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
(Omissis…)
Comma 2).
Oltre ai requisiti di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, ai fini dell'accesso al Rei il nucleo familiare, con riferimento alla sua composizione come risultante nella DSU, deve trovarsi al momento della richiesta in una delle seguenti condizioni:
a) presenza di un componente di età minore di anni 18;
b) presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore ovvero di un suo tutore;
c) presenza di una donna in stato di gravidanza accertata. La documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto è rilasciata da una struttura pubblica e allegata alla richiesta del beneficio, che può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto;
d) presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi (quest’ultimo punto, lettera “d”, è stato abolito con decorrenza 1 gennaio 2018 come già detto precedentemente).
Per quanto innanzi dal 1 luglio 2018 i requisiti sopra riportati, contenuti nel suddetto art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 147/2017, non dovranno più essere considerati come impedimento per la presentazione della domanda di accesso al Rei (reddito di inclusione).
La circolare INPS sottolinea anche gli apprezzabili aumenti degli stanziamenti previsti per il contrasto alla povertà fino all’anno 2020.
Per il modulo di domanda e per saperne di più: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per la circolare INPS del 28 marzo 2018 cliccare su: circolare INPS.
dottore commercialista