Recupero delle spese penali: pubblicato il Decreto Ministeriale

D.M. n. 111/2013.
Recupero delle spese penali: pubblicato il Decreto Ministeriale

E' stato pubblicato nella Gazzetta del 4 ottobre 2013 il decreto del Ministero della Giustizia 8 agosto 2013, n. 111, recante 'Regolamento recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale'

Mercoledi 9 Ottobre 2013

Il provvedimento fornisce le indicazioni sulle spese anticipate dall'erario sia per quanto riguarda il recupero forfettizzato (Art. 1) che il recupero per intero e per quota (Art. 2).

Le spese che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'Art. 2 sono recuperate nella misura fissa stabilita nella tabella A) allegata al regolamento.

Nell'art. 2 si riepilogano le spese da recuperare interamente e per quota, sulla base di quanto disposto dall' articolo 205, comma 2 del T.U. in materia di giustizia (DPR n. 105/2002), ovvero:

- le spese per la consulenza tecnica e per la perizia,
- per la pubblicazione della sentenza penale di condanna,
- per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi.

Il comma 2 del D.M. 111 stabilisce inoltre che, in attesa dell'emanazione di un decreto ministeriale previsto dal comma 2-bis del citato art. 205, le spese di cui all' Art. 96 del Dlgs 259/2003, ovvero le spese per prestazioni obbligatorie quali intercettazioni e informazioni, siano anch'esse soggette al recupero per intero o pro quota secondo quanto stabilito al comma 1.


Tabella A) - Recupero Forfettizzato

I GRADO  

a) Dibattimento a seguito di decreto che dispone il giudizio;

180 euro

b) Dibattimento a seguito di citazione diretta a giudizio;

giudizio direttissimo;

giudizio abbreviato;

giudizio immediato;

remissione di querela;

giudizio davanti al giudice di pace ex art. 20, 20 bis, 20 ter, 21 e 30 D.Lgs 274/2000;

 150 euro

c) Giudizio abbreviato a seguito di giudizio direttissimo;

procedimento di oblazione;

 80 euro

d) Decreto penale di condanna (art. 460 c.p.p.);

sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, in caso di condanna alle spese (art. 445 c.p.p. e art. 204 D.P.R. 115/2002).

 60 euro
 Corte d'assise: Maggiorazione di:  30 euro
 II GRADO  
a) Tutti i giudizi di impugnazione o gravame anche a seguito di richiesta di riesame.   60 euro
b) Corte di assise d'appello: Maggiorazione di:  30 euro
 CASSAZIONE  

a) Tutti i procedimenti davanti alla Corte di cassazione

 60 euro
 Altri procedimenti  60 euro

Leggi il testo del decreto

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