Quali documenti produrre per poter opporre la costituzione del fondo patrimoniale?

Quali documenti produrre per poter opporre la costituzione del fondo patrimoniale?
Venerdi 3 Novembre 2017

Come è noto ai sensi dell’art. 167 codice civile, ciascun coniuge o entrambi i coniugi possono costituire attraverso un atto pubblico o un testamento un fondo patrimoniale destinando ai bisogni della famiglia determinati beni immobili o mobili registrati o titoli di credito.

Ai fini dell’opponibilità ai terzi della costituzione del fondo patrimoniale è necessario che l’atto costitutivo venga annotato a margine dell’atto di matrimonio e venga trascritto nei registri immobiliari qualora comprenda beni immobili.

Il debitore esecutato, i figli ed i coniugi possono far valere l’impignorabilità dei beni compresi nel fondo patrimoniale con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc e l’onere di allegare e dimostrare la costituzione del fondo patrimoniale con l’annotazione nell’atto di matrimonio e la trascrizione prima della trascrizione del pignoramento incombe sulla parte opponente.

Al fine dell’assolvimento del suddetto onere probatorio è sufficiente produrre l’atto costitutivo del suddetto fondo patrimoniale o è necessario produrre anche l’atto di matrimonio contenente la suddetta annotazione?

La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23955/2017 pubblicata il 12 ottobre scorso.

IL CASO: Il Tribunale rigettava l’opposizione promossa da due coniugi avverso il pignoramento immobiliare eseguito da una società creditrice nei loro confronti su alcuni beni immobili di loro proprietà, eccependo l’opponibilità al suddetto creditore dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale sui beni sottoposti ad esecuzione.

Il Tribunale riteneva inopponibile al creditore procedente l’atto costitutivo del suddetto fondo patrimoniale in quanto i coniugi non avevano fornito nessuna prova circa l’opponibilità della sua costituzione.

La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello, la quale nel rigettare il gravame proposto dai suddetti coniugi evidenziava che, nonostante i rilievi formulati dal Tribunale, non era stato prodotto, neanche in appello, l’atto di matrimonio contenente l’annotazione dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale. Pertanto, i coniugi proponevano ricorso per Cassazione deducendo fra l’altro la violazione e la falsa applicazione dell’art. 162 c.c., comma 4., in quanto tale norma impone, quale condizione di opponibilità ai terzi, l’annotazione dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale in calce all’atto di matrimonio, ma non anche la sua produzione in giudizio.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ritenendo corretto il ragionamento dei giudici di merito, ha rigettato il ricorso osservando che “ se e' vero che la condizione sostanziale di opponibilità ai terzi dell'avvenuta costituzione del fondo patrimoniale è data dalla annotazione dell'atto costitutivo in calce all'atto di matrimonio, è pur vero che in giudizio occorre fornire la prova dell'adempimento di tale onere. L'esibizione in giudizio dell'atto di matrimonio recante l'annotazione, pertanto, non è condizione sostanziale di opponibilità dell'atto ai terzi richiesta dall'articolo 162 c.c., ma costituisce necessario adempimento dell'onere processuale della prova in giudizio”.

Allegato:

Cass. civile Sez. III Sentenza del 12/10/2017 n.23955

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