Cassazione civile Sez. III Sentenza del 12/10/2017 n.23955

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Venerdi 3 Novembre 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta - Presidente -

Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -

Dott. SCODITTI Enrico - Consigliere -

Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -

Dott. D’ARRIGO Cosimo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21189-2015 proposto da:

G.A., GE.PI.LU., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RAVENNA, 7/A, presso lo studio dell'avvocato MARIASSUNTA TREGLIA, rappresentati e difesi dall'avvocato ALFONSO BRIGHINA giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

NORA PAVIMENTI SRL;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1735/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/2017 dal Consigliere Dott. D'ARRIGO COSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO che ha concluso per il rigetto.

Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Milano, con sentenza pubblicata il 21 aprile 2015, ha rigettato l'appello proposto dai coniugi G.A. e Ge.Pi.Lu. avverso la sentenza del Tribunale di Varese del 20 aprile 2012 che, a sua volta, aveva ritenuto inopponibile al creditore procedente Nora Pavimenti s.r.l. un atto di costituzione in fondo patrimoniale di taluni beni immobili, pignorati dalla predetta società.

Avverso tale decisione il G. e la Ge. hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. La società intimata non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Il tribunale ha rigettato l'opposizione all'esecuzione osservando, fra l'altro, che gli opponenti non hanno dato alcuna prova dell'opponibilità al creditore procedente dell'atto di costituzione in fondo patrimoniale degli immobili pignorati; prova che si sarebbe dovuta fornire producendo in giudizio non soltanto il predetto atto notarile, ma anche l'atto di matrimonio attestante la data dell'annotazione del regime patrimoniale, poichè l'opponibilità invocata dagli opponenti dipende dall'eventuale anteriorità di tale annotazione rispetto alla data di trascrizione del pignoramento. ...

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