L’obbligo di utilizzare la fattura elettronica, da parte dei soggetti IVA (esercenti attività d’impresa, arti o professione), per l’acquisto di carburanti per autotrazione, è stato prorogato e il suo utilizzo, previsto per 1° luglio 2018, posticipato al 1° gennaio 2019.
Ne consegue che sono esonerate le cessioni di carburante nei confronti di privati cittadini.
La proroga è stata disposta dal Consiglio dei Ministri, nella riunione del 26 giugno, che ha adottato il Decreto Legge 28 giugno 2018, n. 79, entrato in vigore il 29 giugno 2018.
Per necessità straordinaria e urgente si è ritenuto disporre una proroga, per consentire la piena operatività della fatturazione elettronica, per le cessioni di carburanti per autotrazione rese da impianti stradali di distribuzione.
Tempestiva è stata anche la circolare dell’Agenzia delle Entrate del 2 luglio scorso che, in risposta a quesiti posti dalle Associazioni di categoria e da contribuenti, chiarisce alcuni punti del decreto legge n. 79.
In sintesi si ricorda che l’obbligo della fattura elettronica è stata introdotta per monitorare il corretto utilizzo di fornitura e consumo del carburante, e contrastare fenomeni di evasione e frode all’IVA. L’obbligo di fatturazione elettronica riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.
Sono soggetti alla fatturazione elettronica, le cessioni di benzina e gasolio, presso gli impianti stradali di distribuzione, per veicoli, di qualunque tipologia, che circolano normalmente su strada; beneficiati adesso della proroga al 1° gennaio 2019.
L’utilizzo della fattura elettronica per questi restanti mesi del 2018, rimane una facoltà.
Sono esclusi dalla fatturazione elettronica i rifornimenti di carburante per aeromobili e imbarcazioni.
Non sono considerati veicoli che normalmente circolano su strada, i trattori agricoli e forestali e, in generale, le macchine individuate nell’art.57 del codice della strada
Sono esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica i soggetti che rientrano nel “regime di vantaggio” per l'imprenditoria giovanile (con costituzione di nuove imprese), lavoratori in mobilità (che hanno perso il lavoro) e coloro che applicano il regime forfettario (art. 1, comma 54/89 della legge 23/12/2014, n. 190).
Per la deducibilità del costo d’acquisto e la detraibilità della relativa IVA è consentito l’utilizzo della scheda carburante, ma bisogna, comunque, fare riferimento alle disposizioni di carattere generale dettate per tutti i carburanti e, quindi, procedere al pagamento utilizzando strumenti tracciabili, come:
Assegni bancari e postali, circolari, vaglia cambiari e postali, bonifico bancario o postale, carte di debito, di credito, prepagate e, comunque, altri strumenti di pagamento elettronico che consentono l’addebito in conto corrente.
Con il pagamento tracciabile non sussiste l’obbligo delle scheda carburante, ma è comunque possibile continuane l’utilizzo.
Per le macchine, trattori agricoli e forestali, l’art.57 del codice della strada.
dottore commercialista