In assenza di espressioni limitative, è valida anche nel giudizio di appello la procura alle liti rilasciata in primo grado al difensore con la formula “in ogni fase del giudizio", esprimendo tale formula la volontà della parte di estendere il mandato all’appello e, quindi, implica il superamento della presunzione di conferimento solo per il primo grado del processo, ai sensi dell’art. 83, comma 4, c.p.c..
Martedi 29 Ottobre 2019 |
Il suddetto principio si applica anche al processo tributario in virtù del generale rinvio alle norme del codice di rito contenuto nel decreto legislativo n. 546/1992, articolo 1, comma 2.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27298/2019, pubblicata il 24 ottobre scorso.
IL CASO: La vicenda trae origine dalla sentenza con la quale la Commissione Tributaria di secondo grado aveva dichiarato inammissibile per il difetto di procura alle liti l’appello proposto da un contribuente avverso la sentenza di primo grado che lo aveva visto soccombente nel ricorso dallo stesso promosso avverso l’avviso di accertamento notificato dall’agenzia delle entrate relativo ad IRPEF, IVA ed IRAP. L’appello veniva proposto in virtù della procura ad litem rilasciata in primo grado a margine del ricorso introduttivo nella quale era testualmente scritto: «Il sottoscritto Sig._______________delega a rappresentarlo e difenderlo in ogni fase del giudizio il___________________ Dottore Commercialista,_______________ …, conferendogli ogni e più ampio potere, ivi compreso quello di conciliare, di farsi sostituire in udienza, di nominare coadiutori e assistenti in giudizio, di rinunciare al ricorso e agli atti>>.
Secondo la Commissione Tributaria di secondo grado, la procura alle liti rilasciata in primo grado non era idonea a superare la presunzione di cui all’art. 83, comma 4, c.p.c., essendo necessaria, secondo il giudice di merito, la formula «in ogni sua fase e grado».
Pertanto, il contribuente, rimasto soccombente in entrambi i gradi di giudizio, interponeva ricorso per Cassazione deducendo, la “nullità del procedimento per violazione dell’art. 83 c.p.c.”, nonché la falsa applicazione del suddetto articolo.
LA DECISIONE: Con la decisione in commento, la Corte di Cassazione ha accolto il motivo del ricorso con rinvio ad altra alla Commissione Tributaria di secondo grado in diversa composizione, osservando che:
la presunzione stabilita dall’ultimo comma dell’art. 83 c.p.c., secondo il quale “la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa”, opera tutte le volte che si utilizzano termini assolutamente generici o quando la procura si limiti a conferire la rappresentanza processuale senza alcun’altra indicazione;
nel caso in cui nel contesto dell’atto (e salva l’esistenza in esso di ulteriori elementi limitativi) si precisa che la procura viene conferita “per il presente giudizio” (o si usano in alternativa altri sinonimi come processo, procedimento, causa, controversia, lite) è evidente la manifestazione di volontà della parte di estendere l’efficacia e la validità della procura anche al secondo grado, dato che il giudizio, il processo, la lite ecc. si articolano in più gradi;
la dicitura contenuta nella procura alle liti (come nel caso di specie) con riferimento al «giudizio» (formula equipollente a: «per il presente giudizio»; «presente processo»; «presente procedimento»; «presente causa»; «presente controversia»; «presente lite») senza ulteriori elementi limitativi evidenzia la volontà della parte di estendere l’efficacia e la validità della procura anche al secondo grado;
poiché il giudizio, il processo, la lite ecc. si articolano in più gradi, l’inciso <<in ogni fase>>, riferito al <<giudizio>>, non necessitando di formule sacramentali, deve intendersi con riferimento anche al secondo grado.
Cassazione civile ordinanza n.27298/2019