Il Tribunale di Torino con l'ordinanza del 17/10/2016, nel pronunciarsi in tema di procura alle liti firmata da un avvocato stabilito, evidenzia i presupposti per la sua validità.
Giovedi 29 Dicembre 2016 |
Nell'ambito di un procedimento di opposizione all'esecuzione, parte opposta eccepiva la nullità della procura alle liti rilasciata da parte opponente a favore di un avvocato stabilito, per irregolarità: in particolare la dichiarazione d'intesa prodotta, di affiancamento dell'avvocato V.M. all'abogado S.C., era di contenuto generico, senza alcun riferimento alla controversia de quo.
Il Tribunale di Torino accoglie l'eccezione di parte opposta e in merito alla questione in esame ha modo di chiarire che:
l’avvocato stabilito deve agire d’intesa con un professionista abilitato a esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l’autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell’osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori;
la predetta intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all’autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell’assistito;
la dichiarazione d'intesa dell'avvocato affiancante deve soddisfare l’indispensabile requisito della riferibilità dell’atto di intesa ad uno specifico processo, che consenta di assimilare tale atto alla procura speciale ex art. 83 c.p.c.;
l'obbligo di esercitare la professione d'intesa con un avvocato italiano implica che non vi possa essere un affiancamento in via generale a un avvocato abilitato, ma che tale integrazione di poteri debba essere fornita per ogni singola procedura;
non è quindi ammesso un atto di intesa preventiva, a carattere generale ed indifferenziato, poiché esso comporterebbe di fatto per l'avvocato stabilito (ed affiancato) una piena abilitazione sottraendolo al controllo dell'avvocato "affiancante.
La irregolarità della procura alle liti nei predetti termini può essere comunque successivamente regolarizzata ex art. 8 D.Lgs. 96/2001 entro il termine concesso dal giudice.
Tribunale Torino ordinanza 2017 10 2016