Si segnala l'ordinanza del 15 novembre 2023 con cui il Tribunale di Livorso affronta e risolve la questione della reclamabilità o meno ex art. 669 terdecies c.p.c.dei provvedimenti indifferibili resi dal tribunale ex art. 473-bis.15 c.p.c nell'ambito del nuovo procedimento di separazione introdotto dalla Riforma Cartabia.
Mercoledi 28 Febbraio 2024 |
Il caso: Mevia proponeva ricorso volto ad ottenere la regolamentazione delle modalità di frequentazione della figlia minore delle parti nonché la disciplina degli aspetti economici, avendo poi svolto istanza ex art. 473 bis 15 c.p.c., finalizzata ad ottenere l’emissione dei provvedimenti indifferibili.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice fissava l’udienza del 23.1.2024 per la comparizione personale delle parti e, successivamente, stante l’istanza di cui sopra, l’udienza del 10.10.2023 nell’ambito del sub-procedimento per l'eventuale adozione dei provvedimenti ex art. 473-bis.15 cpc
Il Giudice, con decreto in pari data, rigettava l'istanza di Mevia, non ravvisandone i presupposti di particolare urgenza.
Mevia propone reclamo ex art. 669 terdecies cpc avverso il provvedimento di rigetto; parte reclamata Tizio si costituisce eccependo la inammissibilità del reclamo giacché l’ordinanza di rigetto non sarebbe impugnabile.
Il Tribunale in composizione collegiale affronta, per quel che qui interessa, la questione della possibilità di reclamo avverso un provvedimento reso ex art. 473 bis.15 cpc: sul punto il Collegio preliminarmente evidenzia che in materia si fronteggiano tre tesi:
- Una prima secondo cui i provvedimenti sarebbero reclamabili con applicabilità dell’art. 669 terdecies, fondandosi tale assunto sul rilievo che, stanti le esigenze eminentemente cautelari sottese ai provvedimenti indifferibili di cui alla citata disposizione, non potrebbe che applicarsi il cd. “rito cautelare uniforme” di cui agli artt. 669 bis e ss. c.p.c.
- Secondo secondo orientamento, invece, i provvedimenti de quibus non sarebbero reclamabili ex art. 669 terdecies, ostando a tale conclusione vari argomenti di ordine letterale, oltre che sistematico;
- Una terza tesi, ancora, opinando che i provvedimenti di cui si tratta siano assimilabili, nel contenuto, a quelli temporanei ed urgenti previsti dall'art. 473 bis 22 c.p.c. da emettersi in corso di causa, a contenuto anticipatorio rispetto alla decisione finale, conclude per la reclamabilità dinanzi alla Corte d'appello, conformemente, per l’appunto, a quanto previsto proprio per provvedimenti di cui all’art. 473 bis 22 da parte dell’art. 473 bis 24 c.p.c.
Il Collegio, nel pronunciarsi per la non applicabilità del rito cautelare uniforme e, conseguentemente, per la non reclamabilità dei provvedimenti in esame ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. , così motiva:
a) con l’art. 669 terdecies il legislatore ha previsto la possibilità del rimedio impugnatorio avverso il provvedimento, emesso in sede cautelare, potenzialmente suscettibile di conservare i propri effetti fino alla decisione del merito o anche oltre in caso, ad esempio, di estinzione del giudizio di merito stesso;
b) diversa è la struttura del processo disciplinato dal Capo II del nuovo Titolo IV bis del Libro II del codice di rito: in tal caso, infatti – lo si desume dalla sistematica lettura delle disposizioni di cui agli artt. 473 bis 15, 22 e 24 c.p.c. – è previsto che, anche una volta emessi i provvedimenti indifferibili di cui all’art. 473 bis 15, il Giudice, comunque, in esito alla prima udienza di comparizione delle parti, “sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell'interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli” ;
c) è previsto, quindi che il Tribunale, in seguito all’instaurazione del contraddittorio, effettui un nuovo scrutinio degli aspetti su cui ha pronunciato un provvedimento ex art. 473 bis 15 c.p.c., con conseguente possibilità di revisione dello stesso; peraltro, l’art. 473 bis 24 c.p.c. prevede poi che i provvedimenti assunti dal Giudice ai sensi dell’art. 473 bis 22 c.p.c. (che possono pur sempre “essere modificati o revocati dal collegio o dal giudice delegato in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori”: così l’art. 473 bis 23) siano reclamabili innanzi alla Corte d’Appello.
In sintesi: il provvedimento indifferibile di cui all’art. 473 bis 15 può essere rivalutato dal Giudice in esito alla prima udienza, con possibilità, poi, oltre alla revisione in caso di sopravvenienze, di reclamo da interporre alla Corte di Appello, sicché viene assolutamente meno l’esigenza sottesa all’istituto del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.
Va, ancora, sottolineato che i provvedimenti di cui all’art. 473 bis 15, al contrario di quelli emanati ai sensi dell’art. 473 bis 22 (i quali, in caso di estinzione del giudizio, conservano i loro effetti), sono, per quanto dianzi illustrato, destinati ad essere superati ed inglobati proprio dai provvedimenti ex art. 473 bis 22, perdendo, per di più, efficacia in caso di estinzione del processo.