In data 29/10/2014 il Ministero ha divulgato una nuova circolare sul Processo civile telematico, in funzione integrativa di quella del 27/06/2014, con la quale chiarisce alcuni aspetti problematici relativi al PCT emersi nei primi mesi della sua applicazione.
I nuovi punti esaminati nella circolare attengono:
A) Pagamento del Contributo Unificato con marca da bollo. Modalità alternative di pagamento.
In relazione alle modalità con le quali gli Uffici giudiziari devono provvedere all’annullamento delle marche da bollo utilizzate dalla parte che instaura un procedimento per l’assolvimento del Contributo Unificato, il Ministero ha “ufficializzato” una prassi, già adottata da taluni Uffici, di invitare il procuratore della parte, che abbia assolto il Contributo Unificato mediante acquisto dell’apposita marca da bollo, e che abbia provveduto alla scansione della marca stessa ai fini del suo inserimento nel fascicolo informatico, a recarsi presso l’Ufficio giudiziario in modo da consentirne l’annullamento.
Tale modus operandi appare, come detto, doveroso, poiché, ai sensi dell’art. 12 TU 642/1972, le marche da bollo devono essere annullate secondo specifiche modalità che le norme sul PCT non hanno modificato né abrogato.
Qualora, poi, la parte intenda evitare qualsiasi accesso agli Uffici giudiziari, potrà valersi delle ulteriori modalità di assolvimento del C.U. previste dalla legge (pagamento telematico, versamento su C/C postale, modello F23).
La circolare segnala inoltre l’esistenza di un’ apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate dedicata al Contributo Unificato.
B) Potere di autenticazione, da parte del difensore, degli atti contenuti nel fascicolo informatico.
L’art. 52 d.l. n.90/2014, convertito in legge n. 114/2014, ha introdotto il comma 9-bis dell’art.16 bis d.l. n.179/2012, che attribuisce al difensore (e altri soggetti) la facoltà di estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti” contenuti nel fascicolo informatico, ed il potere di “attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico”.
Alcuni Uffici hanno dubitato che la facoltà ed il potere attribuiti dalla norma citata sussistano in relazione ad atti e documenti contenuti in fascicoli relativi a procedimenti instaurati prima dell’entrata in vigore della norma stessa, o comunque prodotti e/o depositati in epoca anteriore.
Al riguardo il Ministero chiarisce che un’eventuale distinzione tra procedimenti instaurati prima del 30 giugno e procedimenti iniziati successivamente non sembra fondata su alcun dato testuale né sulla ratio dell’introduzione del potere di autentica, che è quella di sgravare gli Uffici giudiziari da attività materiali a basso contenuto intellettuale, e nel contempo, di consentire alle parti di avvantaggiarsi delle possibilità offerte dall’utilizzo dello strumento informatico.
Tenuto conto di tale ratio, è da ritenersi che il potere di autentica si estenda a tutti gli atti contenuti nei fascicoli informatici, indipendentemente dalla data di instaurazione del procedimento o di deposito del singolo atto o documento.
C) Applicabilità ai procedimenti instaurati presso tutti gli Uffici giudiziari degli adeguamenti del Contributo Unificato introdotti dal d.l. n. 90/2014.
Come noto, il d.l. n.90/2014, convertito in legge n. 114/2014, ha stabilito una serie di adeguamenti del Contributo Unificato finalizzati alla copertura dei mancati introiti derivanti dall’introduzione del Processo Civile Telematico.
In ragione del fatto che non tutti gli Uffici giudiziari sono attualmente interessati dall’obbligatorietà del Processo Civile Telematico, è stata sollevata questione circa l’applicabilità degli adeguamenti ai procedimenti instaurati presso Uffici, come quelli del Giudice di Pace, che attualmente non sono interessati dalle innovazioni tecnico-processuali in esame.
Sul punto va osservato come nessuna distinzione sia consentita, sulla base del testo di legge, circa l’applicabilità degli adeguamenti, tra Uffici interessati dal PCT e Uffici non interessati.
Del resto va osservato che, alla luce delle vigenti norme processuali, è ben possibile che atti e provvedimenti originariamente contenuti nel fascicolo cartaceo relativo ad un procedimento instaurato presso il Giudice di Pace confluiscano, poi, nel fascicolo informatico del procedimento stesso, in grado di appello, determinando, così, possibili minori introiti.
D) Rilascio della formula esecutiva su copia estratta dal difensore.
Si sono registrate, presso diversi Uffici Giudiziari, le richieste, rivolte dai difensori alle Cancellerie, di apposizione della formula esecutiva su copie cartacee di provvedimenti giurisdizionali tratti dal fascicolo informatico, autenticate dal difensore avvalendosi del facoltà attribuitagli dall’art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n.179/2012, introdotto dall’art. 52 d.l. n. 90 n.2014, come convertito in legge, con esonero del versamento di qualunque diritto.
Il Ministero al riguardo esclude che il difensore possa autonomamente estrarre dal fascicolo informatico la copia e autenticarla, e rivolgersi alla Cancelleria per la sola apposizione della formula esecutiva, richiamando l'art.153 disp. Att. c.p.c. – norma che non è stata interessata da alcuna recente modifica - che mantiene in capo alla cancelliere l’attività di rilascio della copia in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c.
La Cancelleria deve quindi proseguire ad osservare le consuete modalità di rilascio di copia esecutiva, provvedendo essa stessa, su richiesta di parte, all’estrazione della copia stessa, alla sua certificazione di conformità all’originale con contestuale spedizione in forma esecutiva,
Ne consegue che, per il rilascio della copia, in forma esecutiva, di un provvedimento, devono essere percepiti i diritti di cui all’art. 268 D.P.R. n.115/2002.