Lunedi 10 Novembre 2014 |
Con l'approvazione da parte della Camera del testo al quale il Senato aveva apportato degli emendamenti, il D.L. n. 132 del 2014 si avvia verso la sua conversione in legge che, come si vedrà, contiene alcune novità rispetto all'originario impianto normativo del decreto-legge.
Stante la eterogeneità e l'importanza delle materie in esso trattate, anche alla luce delle modifiche introdotte con la legge di conversione, si ritiene opportuno procedere ad una analisi separata delle diverse disposizioni, in modo da focalizzare l'attenzione sui punti più rilevanti e in alcuni casi più controversi e discutibili dei vari istituti (come in tema di negoziazione assistita in materia di famiglia).
Iniziamo con la disamina del Capo I, che prevede il trasferimento in sede arbitrale delle cause civili pendenti.
Su istanza congiunta delle parti, alcune tipologie di controversie civili pendenti alla data di entrata in vigore del decreto sia in primo grado che in grado di appello, potranno essere devolute ad un arbitro o ad un collegio arbitrale, purchè non siano già state trattenute in decisione, non vertano su diritti indisponibili, non siano cause di lavoro o di previdenza e assistenza sociale.
Ecco le novità introdotte dalla legge di conversione:
a) E' estesa la facoltà di avvalersi della procedura arbitrale a quelle cause di lavoro e di previdenza e assistenza sociale vertenti su diritti che hanno nel contratto collettivo di lavoro la fonte esclusiva e purchè il contratto stesso preveda e disciplini la soluzione arbitrale.
b) Nelle cause per responsabilità extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro di valore non superiore a € 50.000,00 in cui sia parte una P.A., è previsto il consenso tacito alla procedura arbitrale, salvo espresso dissenso scritto da comunicarsi entro 30 gg. dalla richiesta formulata dall'altra parte.
c) Trasmissione del fascicolo al Presidente del Consiglio dell'Ordine competente per territorio, con una distinzione: per le controversie di valore superiore a € 100.000,00 è prevista la nomina di un collegio arbitrale, mentre per quelle di valore inferiore a € 100.000,00 su richiesta congiunta delle parti potrà essere nominato un solo arbitro.
d) gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, tra gli avvocati iscritti all'albo da almeno cinque anni ( purchè non abbiano riportato negli ultimi cinque anni condanne definitive implicanti sospensione dall'albo);
e) E' prevista la incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine e l'incarico arbitrale, e tale incompatibilità è estesa ai consiglieri uscenti per un'intera consiliatura successiva alla fine del loro mandato.
f) E' prevista la facoltà per gli arbitri, previo accordo fra le parti, di chiedere una proroga di 30 gg. per il deposito del lodo.
g) E’ prevista l'adozione di un regolamento da parte del Ministro della Giustizia entro 90 gg. dall'entrata in vigore della legge di conversione, nel quale potranno essere previste riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri, nonché saranno stabiliti i criteri di assegnazione degli arbitrati con riguardo alle competenze specifiche dell'arbitro e alla materia del contendere, al principio di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, anche con la previsione di sistemi di designazione automatica.
Vedi anche:
Di seguito il testo del Capo I coordinato con le modifiche (in grassetto).
CAPO I
ELIMINAZIONE DELL’ARRETRATO E TRASFERIMENTO IN SEDE
ARBITRALE DEI PROCEDIMENTI CIVILI PENDENTI
ARTICOLO 1.
(Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria).
1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d’appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile. Tale facoltà è consentita altresì nelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, nei casi in cui sia parte del giudizio una pubblica amministrazione, il consenso di questa alla richiesta di promuovere il procedimento arbitrale avanzata dalla sola parte privata si intende in ogni caso prestato, salvo che la pubblica amministrazione esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta.
2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell’ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello per la nomina del collegio arbitrale per le controversie di valore superiore ad euro 100.000 e, ove le parti lo decidano concordemente, di un arbitro per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000. Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell’ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni nell’albo dell’ordine circondariale che non hanno subìto negli ultimi cinque anni condanne definitive comportanti la sospensione dall’albo e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso.
2-bis. La funzione di consigliere dell’ordine e l’incarico arbitrale di cui al presente articolo sono incompatibili. Tale incompatibilità si estende anche per i consiglieri uscenti per una intera consiliatura successiva alla conclusione del loro mandato.
3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.
4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 è disposta in grado d’appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall’accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. È in facoltà degli arbitri, previo accordo tra le parti, richiedere che il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori trenta giorni. Quando il processo è riassunto il lodo non può essere più pronunciato. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione nel termine, il procedimento si estingue e si applica l’articolo 338 del codice di procedura civile. Quando, a norma dell’articolo 830 del codice di procedura civile, è stata dichiarata la nullità del lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni di cui al primo periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità.
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica l’articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.
5-bis. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i criteri per l’assegnazione degli arbitrati tra i quali, in particolare, le competenze professionali dell’arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia, nonché il principio della rotazione nell’assegnazione degli incarichi, prevedendo altresì sistemi di designazione automatica.