La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1656/2017 si pronuncia in merito ai rapporti tra efficacia della sentenza di divisione ereditaria e obbligo di pagamento del conguaglio.
Venerdi 27 Gennaio 2017 |
Il caso: nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto lo scioglimento di una comunione ereditaria, la Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado, attribuiva agli eredi dell'attore, M.T., i beni immobili oggetto di comunione (un fabbricato e area inedificata), subordinatamente al pagamento in favore degli altri condividenti A., R., M., G. e G.T., delle somme loro rispettivamente spettanti a titolo di conguaglio.
Contro la suddetta sentenza gli eredi di M.T. propongono ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 720 e 728 c.c.: per i ricorrenti, infatti, l'obbligo di pagamento del conguaglio è lo strumento adottato dal giudice allo scopo di perequare tra loro il valore delle quote ereditarie, ma il relativo adempimento non può che essere perseguito dai condividenti creditori con i normali mezzi di esecuzione, ferma restando la statuizione principale relativa alla divisione dei beni.
La Suprema Corte accoglie il ricorso osservando che:
la sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l'obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di conguaglio, persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, nell'ambito dell'attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione;
l'adempimento di tale obbligo — al contrario di quanto avviene nella sentenza costitutiva emessa ex art. 2932 c.c. per l'adempimento in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, ove il pagamento del prezzo ad opera della parte acquirente costituisce adempimento della controprestazione e se non avviene determina l'inefficacia della sentenza — non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione e può essere soltanto perseguito dagli altri condividenti con i normali mezzi di soddisfazione del credito;
inoltre, gli artt. 789, comma 3, c.p.c. e 195, cpv. disp. att. c.p.c., in base ai quali il decreto che approva il progetto è titolo esecutivo, e l'art. 2817, n. 2, c.c., che attribuisce in favore dei condividenti a garanzia del pagamento dei conguagli l'ipoteca legale sugli immobili assegnati ai condividenti cui i beni stessi sono stati assegnati, dimostrano ulteriormente che il giudice della divisione non ha il potere di subordinare l'effetto traslativo dell'assegnazione al pagamento del conguaglio;
peraltro, se il giudice avesse il suddetto potere, la parte assegnataria potrebbe astenersi sine die, ponendo così nel nulla tanto l'effettività della divisione quanto il provvedimento del giudice; pertanto, il pagamento del conguaglio non è un onere dell'assegnatario per conseguire definitivamente l'assegnazione del bene comune in proprietà escluisva.
Esito del ricorso: la Corte cassa la sentenza d'appello senza rinvio e, decidendo nel merito, esclude che l'assegnazione dei bei sia subordinata al previo pagamento del conguaglio.