Convivenza e violazione degli obblighi di mantenimento in favore dei figli: la fattispecie penale

Convivenza e violazione degli obblighi di mantenimento in favore dei figli: la fattispecie penale

La VI Sezione Penale della Corte di Cassazione, nell'esaminare il caso di un genitore non coniugato che non adempie ai suoi obblighi economici nei confronti dei figli, con la sentenza n. 2666/2017 individua la fattispecie penale applicabile.

Venerdi 27 Gennaio 2017

Il caso: la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale, confermava la penale responsabilità di B.I. per il reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., e L. 8 febbraio 2006, n. 54, art.3, per aver versato alla ex-compagna la sola somma di 150 Euro mensili per il mantenimento del figlio minorenne, a fronte dell'obbligo di corrispondere l'importo di 350 Euro mensili fissata dal Tribunale per i Minorenni, e per aver omesso di versare la quota del 50 % delle spese mediche e straordinarie, nonchè la condanna alla pena di mesi due di reclusione ed Euro 200 di multa; riduceva poi l'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale.

L'imputato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo:

- violazione di legge per insussistenza del reato contestato, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo;

- mancata assunzione di una prova decisiva in merito alla possibilità di muovere all’agente un rimprovero a titolo di dolo;

- vizio di motivazione in ordine al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e alla valutazione complessiva degli elementi istruttori;

- mancata assunzione di una prova decisiva in ordine al rifiuto di procedere alla escussione del teste richiesta dall’imputato.

Decisione della Corte di Cassazione: annullamento senza rinvio della sentenza della Corte territoriale perchè il fatto oggetto di contestazione e di condanna nei giudizi di merito non è previsto dalla legge come reato.

Nella motivazione, la Corte spiega le ragioni della decisione:

- all'imputato è stato contestato il reato di cui alla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art.3, sin dalla fase dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari; dagli atti però emerge che il medesimo era legato alla denunciante L.E. non da rapporto di coniugio, bensì da rapporto di convivenza;

- deve escludersi, però, che la L. n. 54 del 2006, art. 3, si riferisca anche alla violazione degli obblighi di natura economica derivanti dalla cessazione del rapporto di convivenza: la disposizione in esame, in forza della quale "in caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica la L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies", deve essere letta nel contesto della disciplina dettata dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, e, in particolare, dell'art. 4, comma 2, che recita: "Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonchè ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati";

- l'art. 4, comma 2, cit. risulta quindi introdurre una distinzione tra due ipotesi: precisamente, da un punto di vista sintattico, le disposizioni della L. n. 54 del 2006, sono indicate come da applicare non "in caso di figli di genitori non coniugati" - come, invece, "in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio" - ma "ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati";

- di conseguenza, mentre in caso di separazione dei genitori coniugati, ovvero di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio si applicano tutte le disposizioni previste dalla L. n. 54 del 2006, per quanto riguarda i figli di genitori non coniugati il riferimento ai "procedimenti relativi" agli stessi circoscrive l'ambito delle disposizioni applicabili a quelle che concernono i procedimenti indicati dalla L. n. 54 del 2006, e che sono quelli civili di cui all'art. 2, e non anche alle previsioni normative che attengono al diritto penale sostanziale;

- per la tutela dei figli di genitori non coniugati, quindi, è possibile il ricorso a tutte le azioni civili, e ferma restando, inoltre, l'applicabilità della più generale fattispecie di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2 (violazione degli obblighi di assistenza familiare).

Allegato:

Cassazione penale Sentenza n. 2666 del 19/01/2017

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