La VI Sezione Penale della Corte di Cassazione, nell'esaminare il caso di un genitore non coniugato che non adempie ai suoi obblighi economici nei confronti dei figli, con la sentenza n. 2666/2017 individua la fattispecie penale applicabile.
Venerdi 27 Gennaio 2017 |
Il caso: la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale, confermava la penale responsabilità di B.I. per il reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., e L. 8 febbraio 2006, n. 54, art.3, per aver versato alla ex-compagna la sola somma di 150 Euro mensili per il mantenimento del figlio minorenne, a fronte dell'obbligo di corrispondere l'importo di 350 Euro mensili fissata dal Tribunale per i Minorenni, e per aver omesso di versare la quota del 50 % delle spese mediche e straordinarie, nonchè la condanna alla pena di mesi due di reclusione ed Euro 200 di multa; riduceva poi l'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale.
L'imputato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo:
- violazione di legge per insussistenza del reato contestato, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo;
- mancata assunzione di una prova decisiva in merito alla possibilità di muovere all’agente un rimprovero a titolo di dolo;
- vizio di motivazione in ordine al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e alla valutazione complessiva degli elementi istruttori;
- mancata assunzione di una prova decisiva in ordine al rifiuto di procedere alla escussione del teste richiesta dall’imputato.
Decisione della Corte di Cassazione: annullamento senza rinvio della sentenza della Corte territoriale perchè il fatto oggetto di contestazione e di condanna nei giudizi di merito non è previsto dalla legge come reato.
Nella motivazione, la Corte spiega le ragioni della decisione:
- all'imputato è stato contestato il reato di cui alla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art.3, sin dalla fase dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari; dagli atti però emerge che il medesimo era legato alla denunciante L.E. non da rapporto di coniugio, bensì da rapporto di convivenza;
- deve escludersi, però, che la L. n. 54 del 2006, art. 3, si riferisca anche alla violazione degli obblighi di natura economica derivanti dalla cessazione del rapporto di convivenza: la disposizione in esame, in forza della quale "in caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica la L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies", deve essere letta nel contesto della disciplina dettata dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, e, in particolare, dell'art. 4, comma 2, che recita: "Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonchè ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati";
- l'art. 4, comma 2, cit. risulta quindi introdurre una distinzione tra due ipotesi: precisamente, da un punto di vista sintattico, le disposizioni della L. n. 54 del 2006, sono indicate come da applicare non "in caso di figli di genitori non coniugati" - come, invece, "in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio" - ma "ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati";
- di conseguenza, mentre in caso di separazione dei genitori coniugati, ovvero di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio si applicano tutte le disposizioni previste dalla L. n. 54 del 2006, per quanto riguarda i figli di genitori non coniugati il riferimento ai "procedimenti relativi" agli stessi circoscrive l'ambito delle disposizioni applicabili a quelle che concernono i procedimenti indicati dalla L. n. 54 del 2006, e che sono quelli civili di cui all'art. 2, e non anche alle previsioni normative che attengono al diritto penale sostanziale;
- per la tutela dei figli di genitori non coniugati, quindi, è possibile il ricorso a tutte le azioni civili, e ferma restando, inoltre, l'applicabilità della più generale fattispecie di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2 (violazione degli obblighi di assistenza familiare).
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