Polizza vita e distinzione tra infortunio e malattia ai fini dell'indennizzo.

A cura della Redazione.
Polizza vita e distinzione tra infortunio e malattia ai fini dell'indennizzo.

Con la sentenza n.536/2020 il Tribunale di Vicenza, nell'esaminare l'ambito di operatività di una polizza assicurativa sulla vita, ha chiarito cosa si debba intendere per “infortunio” ai fini dell'indennizzo.

Lunedi 23 Novembre 2020

Il caso: I coniugi Cr.Gi. e Gl.Gi., avevano sottoscritto due polizze "collettive" di A. S.p.A. a mente delle quali, in caso di infortunio che avesse per conseguenza la morte dell'assicurato, la quale sopravvenisse entro due anni dal giorno dell'infortunio, la Compagnia avrebbe pagato agli eredi del contraente deceduto una certa somma.

La medesima polizza precisava di coprire anche infortuni derivanti da malesseri o malori fondamentalmente non dovuti a condizione patologica, e di non coprire, invece, quelli conseguenti a sforzi muscolari con carattere traumatico.

Cr.Gi. decedeva, improvvisamente, per arresto cardiocircolatorio: gli eredi, ritenendo che tale decesso fosse coperto dalla polizza, in quanto evento "non dovuto a pregressa condizione patologica, né a sforzo muscolare con carattere traumatico", e stimando, in altre parole, che l'evento fosse classificabile come "infortunio", chiedevano ed ottenevano un decreto ingiuntivo, per veder condannare la Compagnia a pagare l'indennizzo.

La società ingiunta proponeva opposizione.

Il Tribunale viene quindi investito della seguente questione:

  • se l'infarto del miocardio, quale causa della morte del contraente della polizza per cui è causa, possa rientrare nella nozione di "infortunio", quale contemplata dalla polizza;

  • se quindi la morte ad esso conseguente sia o meno indennizzabile.

Il Tribunale, nell'accogliere la tesi della Compagnia di assicurazione e nel revocare il decreto ingiuntivo a suo tempo emesso, osserva quanto segue:

  • muovendo dalla usuale distinzione dottrinaria fra "infortunio" e "malattia", si ritiene di escludere l'infarto acuto del miocardio dalla prima categoria, e ciò sulla scorta degli invalsi criteri di definizione dell'una e dell'altra;

  • in base a tali criteri è concepito come "infortunio", in materia assicurativa, ogni evento che, dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, abbia prodotto nell'assicurato lesioni oggettivamente constatabili, sia che esse abbiano comportato, come conseguenza, la morte, sia una invalidità, permanente o temporanea;

  • l'infortunio quindi dev'essere rappresentato da un evento dovuto a causa fortuita (cioè non prevedibile o evitabile), violenta (immediata, e concentrata nel tempo - tale caratteristica è quella che maggiormente differenzia gli infortuni dalle malattie, che invece si manifestano in tempi più lunghi) ed esterna (non interna al nostro organismo); per malattie invece devono intendersi tutte le alterazioni organiche o funzionali, incidenti sullo stato di salute dell'individuo, che sono "interne" al soggetto;

  • appare dunque chiaro, avendo come parametro di riferimento tale criterio, che un infarto del miocardio, essendo mancante della componente "esterna", poiché trattasi ovviamente di un evento interno all'organismo umano, non può rientrare nella nozione di "infortunio".

  • la considerazione dei "malori" e dei "malesseri", è rilevante, ai sensi di polizza, soltanto quando essi provocano comunque degli "infortuni", e cioè degli eventi - si badi esterni all'organismo umano, e che, dunque, agiscano su di esso dall'esterno, benché essi abbiano avuto come "causa prima" un evento interno;

  • esempio classico: un capogiro che determina perdita di equilibrio e la conseguente caduta dalle scale del soggetto, che riporta delle lesioni; in tal caso ciò che rileva non è tanto il malore o malessere in sé (quale causa prima, sia pure "interna") ma l'infortunio - caduta, con le sue ferite, quale causa "seconda" ma certamente "esterna" all'organismo.

Allegato:

Tribunale Vicenza sentenza n. 536 2020

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