Lunedi 15 Febbraio 2016 |
Nell'ambito di un giudizio instaurato dai genitori di un minore per ottenere il risarcimento dei danni da questi patiti per le lesioni conseguenti alla somministrazione di vaccino esavalente e antipneumococco, la Azienda sanitaria, convenuta in giudizio, chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione per essere manlevata di quanto fosse eventualmente condannata a corrispondere agli attori; il giudice autorizzava la chiamata in causa con differimento della prima udienza.
Si costituiva la compagnia di assicurazione e nel contempo intervenivano volontariamente nel giudizio i nonni materni e paterni del minore, chiedendo il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del fatto illecito oggetto di causa.
La Compagnia di assicurazione eccepisce in via pregiudiziale di rito, la improponibilità (rectius improcedibilità) della domanda attorea, per mancato esperimento del procedimento di mediazione: infatti sia la controversia tra attori e convenuti che quella tra convenuta e terza chiamata rientrano tra quelle soggette a mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, d. lgs. 28/2010, atteso che la prima attiene ad una fattispecie di responsabilità sanitaria mentre la seconda si fonda su un contratto assicurativo;
Il Tribunale, sulla base della eccezione sollevata dalla terza chiamata, evidenzia che:
1) E' ancora controverso, sia in dottrina che in giurisprudenza, se l'art. 5 succitato trovi applicazione anche nei processi oggettivamente e soggettivamene complessi, come quello di specie, e quindi se la mediazione sia condizione di procedibilità anche delle domande, fatte valere nel corso del processo, dal convenuto, dai terzi intervenienti volontari o su chiamata e pure dallo stesso attore, sotto forma di reconventio reconventionis; in particolare i maggiori dubbi riguardano il caso in cui la domanda cumulata sia inedita rispetto alla domanda principale che è già stata sottoposta a mediazione.
2) Ma cosa succede se per la domanda principale non è stata esperita la mediazione obbligatoria?
Per il Tribunale di Verona la risposta è semplice|: “qualora non si sia svolto un tentativo di conciliazione rispetto alla domanda principale, come è accaduto nel caso di specie, non si vedono ragioni per non estendere la mediazione a tutte le domande ad essa cumulate che vi siano soggette e quindi, con riguardo al caso di specie, sia alla domanda attorea che a quella della convenuta nei confronti della terza chiamata, che a quella risarcitoria avanzata dai terzi intervenuti, la quale, va evidenziato, si fonda sul medesimo titolo di quella degli attori”.
Conseguenza: il giudice assegna alle parti il termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per presentare l’istanza di mediazione rispetto a tutte le domande svolte in causa.
Una annotazione: la sentenza in commento si segnala anche per aver chiarito un altra questione, quella relativa alla tardività o meno della eccezione di improcedibilità sollevata dalla terza chiamata: il termine ultimo indicato dall'art. 5 comma 1-bis D.Lgs. n. 28/2010 per la predetta eccezione, ossia “non oltre la prima udienza” fa riferimento necessariamente alla nuova udienza fissata a seguito della chiamata del terzo e quindi la sua eccezione deve ritenersi tempestiva.