Pignoramento immobiliare: notifica ex art 143 cpc e termine per deposito istanza di vendita

Pignoramento immobiliare: notifica ex art 143 cpc e termine per deposito istanza di vendita
Mercoledi 8 Novembre 2017

Ai sensi dell’art. 479 c.p.c., così come modificato dall’articolo 13, comma 1, lett. D) del Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83, “il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata richiesta l’assegnazione o la vendita”.

Qual è il dies a quo per calcolare il suddetto termine?

Il problema non si pone per quanto riguarda il pignoramento mobiliare, in quanto la decorrenza si ha dal giorno della firma del verbale di pignoramento da parte del debitore. La questione, invece, si pone nel caso di pignoramento immobiliare notificato ai sensi dell’art. 143 c.p.c., art. 140 c.pc e ai sensi dell’articolo 149 c.p.c. a mezzo del servizio postale. Sul punto è intervenuta di recente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18758 del 28 luglio 2017.

IL CASO: I Giudici di legittimità sono stati chiamati a pronunciarsi in merito all’eccezione di inefficacia del pignoramento immobiliare formulata dal debitore per tardivo deposito dell’istanza di vendita, che era avvenuto, a dire dello stesso debitore, oltre il termine di cui all’articolo 479 cpc. Nel caso di specie la notifica del pignoramento era stata eseguita ai sensi dell’art. 143 cpc e il deposito dell’istanza di vendita era avvenuto oltre il termine dei 90 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento (ora 45 giorni).

Il Giudice dell’Esecuzione accoglieva l’opposizione del debitore dichiarando l’estinzione della procedura esecutiva. L’ordinanza di estinzione veniva annullata dal Collegio in sede di reclamo. Successivamente la Corte di Appello rigettava il gravame proposto dal debitore. Secondo la Corte territoriale, il termine per il deposito dell’istanza di vendita decorreva dalla trascrizione del pignoramento e anche se si volesse far decorrere il suddetto termine dalla data di perfezionamento della notifica questo non era maturato, in quanto si doveva tenere conto del momento del perfezionamento della notifica eseguita, nel caso di specie, ai sensi dell’art. 143 cpc.

Il debitore proponeva ricorso per Cassazione, deducendo tra l’altro “la violazione o erronea applicazione dell’art. 143 cpc, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cpc”, in quanto ai fini della valutazione della tempestività del deposito dell’istanza di vendita si doveva tener conto non dalla data di perfezionamento della notifica ma dalla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, nel rigettare il ricorso ha osservato che:

  1. il pignoramento immobiliare, pur componendosi di due momenti processuali (cui corrispondono i due diversi adempimenti della notifica dell'atto al debitore esecutato e della sua trascrizione nei registri immobiliari), è strutturato come fattispecie a formazione progressiva, nella quale, mentre la notificazione dell'ingiunzione al debitore segna l'inizio del processo esecutivo (e produce, tra gli altri effetti, quello dell’indisponibilità del bene pignorato e della pendenza dell'esecuzione), la trascrizione ha la funzione di completare il pignoramento, non solo consentendo la produzione dei suoi effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, ma ponendosi anche come presupposto indispensabile perché il giudice dia seguito all'istanza di vendita del bene (Cass. N. 7998 del 20/04/2015 e Cass. N. 4751 del 11/03/2016);

  2. il termine di efficacia del pignoramento immobiliare decorre dalla data di notificazione dell'atto (Cass. n. 7998 del 2015) e non dalla data della trascrizione in quanto la ratio dell'articolo 497 c.p.c. e' quella di limitare nel tempo il vincolo cui viene assoggettato il debitore con il pignoramento, e la trascrizione potrebbe essere ritardata dal creditore. Infatti l'articolo 555 cpc non prevede nessun termine per procedere alla trascrizione del pignoramento (cfr. Cass. 16/ 9/1997, n. 9231 e Cass. 27/03/1965, n. 525);

  3. la locuzione "compimento" con cui l'articolo 497 c.p.c. segna l'exordium del termine di efficacia del pignoramento non può che essere riferita al perfezionamento della notificazione. Dal momento del perfezionamento della notificazione si producono (si "compiono", appunto) per ambedue le parti gli effetti di legale conoscenza dell'atto e di pendenza dell'esecuzione;

  4. nel caso di specie non trova applicazione il principio di scissione degli effetti della notifica per il notificante e il destinatario dell’atto. Tale principio si applica solo quando dall'intempestivo esito del procedimento notificatorio, per la parte di questo sottratta alla disponibilità del notificante, potrebbero derivare conseguenze negative per il notificante (quali la decadenza per il tardivo compimento di attività dell'ufficiale giudiziario), non anche quando un termine debba decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell'avvenuta notificazione, in tal caso dovendosi considerare per entrambe le parti l'epoca di perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario (Cass. 26/02/2008 n. 4996;  Cass. 20/04/2010, n. 9329; Cass. 29/01/2016, n. 1662).

Quindi, in definitiva, il termine per il deposito dell’istanza di vendita va computato non dalla consegna dell’atto di pignoramento all’Ufficiale giudiziario ma dal momento in cui la notifica si è perfezionata nei confronti del destinatario. Nel caso di notifica ai sensi dell’art. 143 cpc, il termine decorre dal ventesimo giorno dal compimento delle formalità previste dal comma 1 del suddetto articolo.

A parere dello scrivente, lo stesso principio è applicabile anche nei casi in cui la notifica del pignoramento venga eseguita ai sensi dell’art. 140 cpc o ai sensi dell’art. 149 cpc a mezzo del servizio postale.

Allegato:

Cass. civile Sez. III Sentenza del 28/07/2017 n.18758

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