Cassazione civile Sez. III Sentenza del 28/07/2017 n.18758

Cassazione civile Sez. III Sentenza del 28/07/2017 n.18758
Mercoledi 8 Novembre 2017
Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

Inserisci la tua email e clicca su Entra (se non sei ancora iscritto ti sarà richiesto di attivare l'email).
L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Informativa sulla Privacy


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

  REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita - rel. Presidente -

Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -

Dott. RUBINO Lina - Consigliere -

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - Consigliere -

Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19616-2014 proposto da:

C.L., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LETIZIA BANCHELLI giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente - contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell'avvocato GIAMMARIA CAMICI rappresentato e difeso da sè medesimo;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 254/2014 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/2017 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato LETIZIA BANCHELLI.

Svolgimento del processo

Nella procedura di espropriazione immobiliare intrapresa da B.A. iscritta al R.G.Es. 74/2010 del Tribunale di Firenze, la debitrice esecutata C.L. eccepì l'inefficacia del pignoramento, poichè l'istanza di vendita era stata depositata (in data 4 maggio 2010) oltre il termine stabilito dall'art. 497 c.p.c. di novanta giorni dalla notificazione dell'atto di pignoramento (avvenuta il 20 gennaio 2010).

L'adito Giudice dell'esecuzione dichiarò l'estinzione della procedura, con ordinanza che venne però annullata dal Collegio dello stesso Tribunale, in accoglimento di reclamo interposto, ex art. 630 c.p.c., comma 3, dal creditore pignorante.

Con la sentenza n. 254/2014 del 7 febbraio 2014, la Corte di Appello di Firenze ha rigettato l'appello spiegato da C.L., rilevando che il termine per il deposito della istanza di vendita decorreva dalla trascrizione dell'atto di pignoramento e che, pur ipotizzando la sua decorrenza dalla notifica, non era maturato, occorrendo aver riguardo alla data di perfezionamento della notifica del pignoramento, nel caso effettuata con le modalità previstedall'art. 143 c.p.c.. ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.01 secondi