Il recentissimo D.L. n. 83/2015 , il c.d. Decreto Giustizia per la crescita, pubblicato sulla G.U. n. 147 del 26/06/2015, dedica alcune disposizioni del titolo III° al processo civile telematico.
In particolare, l'art. 19 del D.L. ha apportato alcune modifiche all'art. 16-bis del D.L. n. 179/2012, convertito nella L. 221/2012, in tema di deposito telematico degli atti processuali.
Il nuovo D.L. ha aggiunto al primo comma dell'art. 16-bis, il comma 1-bis, che prevede nei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione avanti ai Tribunali e nelle Corti di Appello, la facoltà per i difensori di depositare telematicamente anche l'atto introduttivo o il primo atto difensivo e i documenti che si offrono in comunicazione.
Tale disposizione quindi ha risolto una querelle che in passato ha dato origine a interpretazioni opposte e a prassi diverse tra i tribunali e corti di appello.
Infatti, alcuni tribunali, sulla base del fatto che l'art. 16-bis del D.L. n. 179/2012 sancisce la obbligatorietà del deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite, hanno ritenuto che tale norma escludesse la possibilità o la facoltà di depositare anche gli atti introduttivi, con la conseguenza che in diversi fori si è assistito a pronunce che hanno dichiarato l'inesistenza, l'irricevibilità o l'inammissibilità del deposito telematico di atti di citazione o comparse di costituzione e risposta.
Con l'entrata in vigore del D.L. 83/2015, quindi, gli avvocati, se vorranno, potranno depositare telematicamente anche l'atto introduttivo o il primo atto difensivo di costituzione, senza timore di incorrere nella sanzione della irricevibilità o inammissibilità, con pesanti ripercussioni sotto il profilo della responsabilità professionale.
Riportiamo di seguito un estratto dell'art. 19
Art. 19 - Disposizioni in materia di processo civile telematico
“1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d'Appello e' sempre ammesso il deposito telematico dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalita'.»; …”