PCT: Deposito telematico di un atto scansionato per immagine: c'è sanzione?

PCT: Deposito telematico di un atto scansionato per immagine: c'è sanzione?

Il Tribunale di Milano nella sentenza n. 1432 del 3 febbraio 2016 ha fornito una interpretazione delle norme in tema di deposito telematico di atti scansionati e delle eventuali conseguenze.

Martedi 23 Febbraio 2016

Preliminarmente il Tribunale lombardo ricorda che “In materia di processo civile telematico, in virtù delle regole previste dalla normativa tecnica, l’atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all’ufficio giudiziario, deve essere in formato PDF e, conseguentemente, non è ammessa la scansione di immagini. Ciò significa che l’atto non può essere costituito dalla scansione di un atto originariamente cartaceo dovendo consistere necessariamente in un atto nativo digitale, ossia un documento .pdf testuale e non un documento pdf immagine”.

Però al tempo stesso il Tribunale evidenzia che la normativa primaria di riferimento – e di conseguenza anche quella secondaria - non prevede alcuna sanzione in caso di inosservanza delle suddette regole tecniche.

Pertanto, in mancanza di una sanzione processuale qualificata dal legislatore, l’inosservanza della normativa tecnica costituisce una mera irregolarità.

Tale conclusione può ritenersi supportata dal principio, più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, per cui il deposito irrituale di un atto processuale dà luogo ad una mera irregolarità sanabile per effetto della successiva regolarizzazione o in ogni caso per effetto del raggiungimento dello scopo.

Alla stregua del suddetto principio, nel provvedimento il giudice evidenzia che lo scopo dell’atto processuale, ancorché telematico, “è e rimane quello di consentire lo svolgimento del processo e l’esercizio del diritto di difesa e, quindi, deve ritenersi raggiunto tutte le volte in cui l’atto perviene a conoscenza del Giudice e della controparte; ciò accade una volta che l’atto depositato telematicamente, anche se non rispondente alle norme tecniche, viene accettato dalla cancelleria e inserito dal sistema nel fascicolo processuale telematico”.

La successiva regolarizzazione dell'atto attraverso un ordine del Giudice è necessaria, purchè, afferma il Tribunale, essa consenta contemporaneamente la prosecuzione del giudizio, non essendovi alcuna lesione del diritto di difesa, dato che l’atto è comunque già disponibile alla parte e tenendo conto, però, che le esigenze e le necessità dello strumento informatico non possono pregiudicare, in assenza di una norma di legge, il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, tutte le volte in cui non sussiste una lesione del diritto di difesa.

Alla luce di quanto sopra affermato, la eventuale remissione della causa sul ruolo, per consentire una regolarizzazione funzionale ad uno scopo diverso da quello primario dell’atto processuale (che è consentire lo svolgimento del processo e l’esercizio del diritto di difesa), si traduce in una inammissibile violazione del principio della ragionevole durata del processo.

Leggi la sentenza n. 1432


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