Con l'ordinanza n. 25133/2018 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito alle conseguenze derivanti dall'omesso deposito del fascicolo di parte al momento della decisione.
Lunedi 29 Ottobre 2018 |
Il caso: Il Tribunale di Monza, accogliendo parzialmente la domanda principale proposta da V.A., dichiarava la risoluzione del contratto di compravendita perfezionatosi tra il V. e la società Ifauto a r.l., per inadempimento di quest'ultima che condannava, inoltre, alla restituzione, in favore del primo, della somma di 5.000,00, oltre a corrispondergli, a titolo di risarcimento dei danni, una somma pari ad 280,00; accoglieva inoltre la domanda proposta dalla Ifauto s.r.l. nei confronti di C.S. e la domanda proposta da quest'ultima nei confronti di G.C., condannando ciascuno dei due detti ultimi soccombenti a tenere indenne la parte che li aveva, rispettivamente, chiamati in causa di quanto ella fosse stata costretta a corrispondere al proprio avente causa.
A seguito degli appelli interposti dal V. e dalla C., la Corte d'Appello confermava la sentenza di primo grado, rigettando entrambi gli appelli.
V. propone quindi ricorso per Cassazione lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 169 c.p.c. e dell'art. 77 disp. att. c.p.c., per essersi la Corte d'appello limitata a riscontrare la mancanza dei fascicoli di parte, senza aver compiuto alcuna indagine tramite la cancelleria e senza aver concesso alle parti un termine per la ricostruzione del proprio fascicolo.
Nel rigettare il ricorso, la Corte coglie l'occasione per chiarire quanto segue:
a) se al momento della decisione della causa risulti la mancanza di taluni atti da un fascicolo di parte, il giudice è tenuto a disporne la ricerca o, eventualmente, la ricostruzione solo se sussistano elementi per ritenere che tale mancanza sia involontaria, ovvero dipenda da smarrimento o sottrazione;
b) qualora pur in presenza di tali elementi, il giudice ometta di disporre la ricerca o la ricostruzione degli atti mancanti, tale omissione può tradursi in un vizio della motivazione, ma la parte che intenda censurare tale vizio in sede di legittimità ha l'onere di richiamare nel ricorso il contenuto dei documenti dispersi e dimostrarne la rilevanza ai fini di una decisione diversa;
c) inoltre, ove il giudice accerti che una parte, in vista dell'udienza, ha ritirato regolarmente il proprio fascicolo, ai sensi dell'art. 169 c.p.c., ed esso non risulti nuovamente depositato, nè reperito al momento della decisione, lo stesso giudice non è tenuto a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla parte appellante di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la causa allo stato degli atti.
Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 25133 del 10/10/2018