Con l'ordinanza n. 10941/2018 la Corte di Cassazione si prinuncia in merito alla possibilità o meno per l'avvocato di attestare la conformità degli atti in caso di successivo subentro di altro difensore.
Venerdi 1 Giugno 2018 |
Il caso: Il difensore dei ricorrenti, sig.i D., depositava, unitamente al ricorso in Cassazione, soltanto la copia analogica della sentenza impugnata, la cui conformità all'originale telematico era stata asseverata dal difensore che aveva assistito i D. nel giudizio d'appello.
La Corte di Cassazione dichiara la inammissibilità del ricorso, sottolineando i seguenti principi:
1) ai fini del rispetto di quanto imposto, a pena di improcedibilità,dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il difensore che propone ricorso per cassazione contro un provvedimento che gli è stato notificato con modalità telematiche, deve depositare nella cancelleria della Corte di cassazione copia analogica, con attestazione di conformità ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter, del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonchè della relazione di notifica del provvedimento impugnato, allegati al messaggio;
- nel caso in esame, poiché il difensore dei ricorrenti ha allegato solo una copia analogica della sentenza impugnata autenticata dal legale del precedente grado di giudizio e non può quindi dare la prova circa la data di decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c, il ricorso deve essere ritenuto inammissibilie per tardività;
2) Per quanto riguarda l'attestazione di conformità da parte del precedente difensore, la Corte rileva che:
- il potere di certificare la conformità della stampa cartacea all'originale digitale va ravvisato in capo al difensore che è munito di procura alle liti al momento in cui l'attestazione viene redatta;
- pertanto, in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza di quanto imposto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale, l'attestazione di conformità della copia analogica predisposta per la Corte di cassazione (fintantochè innanzi alla stessa non sia attivato il processo civile telematico) può essere redatta, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono, anche nel caso in cui allo stesso fosse stata conferita una procura speciale per quel singolo grado, sino a quando il cliente non conferisca il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore".
Cassazione civile Sez. VI - 3, Ordinanza n. 10941 del 08/05/2018