Niente mantenimento per la ex moglie giovane che rifiuta un progetto per l'orientamento al lavoro.

Niente mantenimento per la ex moglie giovane che rifiuta un progetto per l'orientamento al lavoro.

Non ha diritto all'assegno di mantenimento la ex moglie che sia in giovane età e che non abbia accettato un progetto di inserimento nel mondo del lavoro.

Venerdi 7 Luglio 2023

In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 17805/2023.

Il caso: Nell'ambito di un giudizio di separazione tra Tizio e Mevia, il Tribunale dichiarava la separazione giudiziale dal marito, respingendo le domande di addebito; poneva a carico del padre un assegno di mantenimento per la figlia di Euro 400,00 mensili oltre assegni familiari e spese straordinarie e respingeva la domanda di mantenimento proposta da Mevia.

La Corte d'Appello, adita dall'ex moglie, nel confermare la sentenza di primo grado, riteneva che:

- non aveva diritto all'assegno di mantenimento la ex moglie sufficientemente giovane, ed alla quale i servizi sociali avevano offerto un progetto per l'orientamento al lavoro che ella aveva respinto;

- si doveva tener conto dell'entita' dell'impegno economico assunto da Tizio per il mantenimento della figlia e per l'alloggio goduto anche dalla madre e del rifiuto espresso di Mevia di intraprendere il percorso per inserirsi nel mondo del lavoro,

Mevia ricorre in Cassazione, censurando la sentenza impugnata, per quel che qui interessa, sotto due profili:

a) la Corte distrettuale ha errato nel non tenere conto del benessere di cui gode la madre del resistente che e' proprietaria ed usufruttuaria di diversi immobili locati a terzi;

b)  la Corte ha errato nel valorizzare la giovane eta' della ricorrente e la circostanza che le e' stato offerto un percorso di inserimento nel mondo del lavoro, posto che non si tratta di una proposta di lavoro concreta, ma di un inserimento futuro e ipotetico; di contro ella non ha redditi e non rileva l'astratta attitudine e la generica capacita' di lavoro, avendo ella sempre svolto attivita' di casalinga.

Gli Ermellini, nel ritenere infondato il primo motivo e inammissibile il secondo, osservano quanto segue:

1)  quanto al primo, e' erroneo l'assunto che, ai fini dell'assegno di separazione in favore del coniuge possano rilevare le condizioni economiche dei genitori del soggetto obbligato:  i genitori, una volta che il figlio sia divenuto autonomo e abbia fondato un proprio nucleo familiare, non hanno piu' alcun obbligo giuridico nei suoi confronti, sicche' eventuali elargizioni, anche se continuative, costituiscono atti di liberalita' e non possono essere considerate reddito del soggetto obbligato;

2)  in merito al secondo, il diniego dell'assegno di mantenimento e' motivato: - in primo luogo, sul rilievo che la richiedente non solo e' giovane, ma che le e' stato prospettato un percorso di inserimento lavorativo ingiustificatamente rifiutato, il che inquadra in una dimensione concreta la capacita' lavorativa derivante dalla giovane eta'; - in secondo luogo, valorizzando la circostanza che ella gode di una prestazione economicamente apprezzabile da parte del coniuge separato e cioe' il pagamento del canone di locazione dell'appartamento ove abita con la figlia e che questo e' il complessivo sforzo economico che puo' richiedersi all'ex marito, adeguato alle sue possibilita' economiche.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 17805 2023

Vota l'articolo:
4 / 5 (1voto)

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.033 secondi