L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti una dichiarazione dei redditi precompilata con diversi dati già inseriti: dalle spese sanitarie a quelle universitarie; dalle spese funebri ai premi assicurativi, dai contributi previdenziali ai bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia, di riqualificazione energetica e altro ancora.
Chi accetta online il 730 precompilato senza apportare modifiche non dovrà più esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili e non sarà sottoposto a controlli documentali.
Apportando modifiche alla dichiarazione precompilata le cose cambiano.
Può essere utile, allora, rivedere cosa prevede l’articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, richiamato dall’Agenzia delle Entrate, nelle motivazioni del provvedimento del 25 giugno 2018.
Il decreto legislativo sopra citato prevede che nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, senza modifiche, non saranno effettuati controlli.
Aggiunge anche che il controllo formale non lo si effettua sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata, forniti dai soggetti terzi. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.
Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata direttamente, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il controllo rimane possibile quando vi sono modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta.
I controlli sono sempre possibili nei casi di presentazione di dichiarazione precompilata, con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista.
Nel decreto si legge anche che il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata.
Nei confronti del contribuente il controllo sussiste per la verifica delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.
Va aggiunto, inoltre, che la Legge di Stabilità per il 2014 ha inserito un nuovo comma all’art. 5 del decreto legislativo 175/2014, per evitare abusi e contrastare l’erogazione di rimborsi indebiti, da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale.
A tal fine l'Agenzia delle entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini, effettua controlli preventivi, anche documentali sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia, nel caso la dichiarazione chiude con un rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.
Il breve excursus sul decreto legislativo 175/2014 sorregge il richiamo presente nel provvedimento n. 2018/127084 del Direttore Generale Ernesto Maria Ruffini che nelle motivazioni attualizza i controlli, previsti nello stesso decreto, e individua gli elementi d’incoerenza dei modelli 730/2018 (per i redditi dell’anno 2017) con rimborso d’imposta IRPEF e circoscrive le modalità di cooperazione finalizzata ai controlli preventivi.
Il “provvedimento” mettere in evidenza i criteri per individuare gli elementi d’incoerenza, per le dichiarazioni 730 precompilate ma modificate dal contribuente, rispetto a quella proposta dal sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate con i dati già inseriti.
Chiarisce ulteriormente che le modifiche o, comunque, gli scostamenti, considerati elementi d’incoerenza, devono essere significativi, relativamente all’importo chiesto a rimborso.
Viene precisato che si terrà conto anche dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e situazioni di rischio, individuate in base alle irregolarità verificatesi nelle dichiarazioni dell’anno precedente.
Ai fini dei controlli rilevano anche, la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche.
Per i controlli è prevista la cooperazione tra l’Agenzia delle entrate e l’INPS secondo modalità attuative concordemente stabilite.
Può capitare, però, che fatti nuovi rendono necessario apportare variazioni alla dichiarazione precompilata, che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente.
Ci si accorge ad esempio che la precompilata evidenzia le spese sanitarie, le spese universitarie, la ristrutturazione edilizia, le rette per la frequenza degli asili nido ma, alcuni di questi dati, il contribuente non li vuole rendere utilizzabili ed è costretto a variare la dichiarazione.
Questo è uno dei casi che possono verificarsi. Il contribuente, dopo aver preso visione della propria dichiarazione precompilata, è costretto ad apportare modifiche per rimuovere alcuni dati.
La dichiarazione precompilata, modificata con la rimozione delle suddette spese, non dovrebbe essere compresa tra quelle che hanno elementi d’incoerenza e, quindi essere oggetto di controllo. La dichiarazione precompilata, anche se modificata con la eliminazione di alcune spese e, quindi, con una nuova determinazione del reddito e dell’imposta, non comporta un maggiore credito o minore imposta da versare (variazione pro fisco).
Va ricordato, a tal proposito, che il contribuente può comunicare anticipatamente l’opposizione, all’utilizzo dei dati che non si vuole vengano indicati nella propria dichiarazione e chiedere, così, la rimozione dalla precompilata.
Per ricevere la dichiarazione precompilata già corretta di questi dati, il contribuente deve inviare, preventivamente, una comunicazione telematica o telefonare a un centro di assistenza multicanale dell’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione può essere fatta anche con consegna a mano a un qualsiasi ufficio territoriale con l’apposito modello di richiesta di opposizione, allegando sempre copia del documento d’identità (dal 9 febbraio all’8 marzo per il 2018).
Per leggere il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2018: Gli elementi d’incoerenza
Per leggere l’art. 5 del decreto legislativo del 21 novembre 2014, n. 175: Il decreto
Per chiedere preventivamente di non inserire nella dichiarazione precompilata alcuni dati, i modelli sono scaricabili dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
dottore commercialista