Mercoledi 30 Dicembre 2015 |
In grado di appello la Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglie la domanda della ricorrente solo nella parte relativa alla mancata previsione della disciplina delle spese straordinarie (poste a carico di entrambi i coniugi al 50%), mentre rigetta le altre censure sollevate dalla medesima in ordine alla domanda di addebito ed alla misura del contributo al mantenimento posto a carico dell'ex marito in favore della figlia e del coniuge, e la condanna a 2/3 delle spese processuali.
La donna propone pertanto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di secondo grado, lamentando la violazione dei principi e delle norme in tema di: a) addebito della separazione; b)assegno di mantenimento di figlia e coniuge; c) regolamento delle spese processuali, liquidate in misura abnorme.
A) In relazione all'importo del mantenimento posto a carico del padre in favore della figlia minore - che la Corte di appello aveva respinto in quanto ritenuta domanda nuova - la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, ha modo di precisare che “nel giudizio di separazione e divorzio, i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi morali e materiali della prole, tra i quali rientrano anche quelli di attribuzione e determinazione di un assegno di mantenimento a carico del genitore non affidatario, possono essere adottati d'ufficio”.
In particolare, in materia di assegno di mantenimento per il figlio, poiché si verte in tema di conservazione del contenuto reale del credito fatto valere con la domanda originaria, deve ammettersi la possibilità, per il genitore istante, di chiedere un adeguamento del relativo ammontare, alla stregua della svalutazione monetaria o del sopravvento di altre circostanze, verificatesi nelle more del giudizio, relative alle mutate condizioni economiche dell'obbligato ovvero alle accresciute esigenze del figlio.
Pertanto, la proposizione, in primo grado o in appello, di simili istanze o eccezioni non ricade sotto il divieto di "ius novorum", né con riguardo al giudizio di primo grado, né con riguardo al giudizio di appello.
B) Per quanto riguarda l'importo dell'assengo in favore del coniuge, la Suprema Corte, nel censurare la sentenza di secondo grado che ha omesso del tutto di valutare il valore economico della casa coniugale rimasta in disponibilità del marito, odierno resistente, ricorda il proprio orientamento, per il quale in tema di separazione personale dei coniugi “ il godimento della casa familiare costituisce un valore economico - corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile - del quale il giudice deve tener conto ai fini della determinazione dell'assegno dovuto all'altro coniuge per il suo mantenimento o per quello dei figli.”.
Pertanto la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice in divesa composizione, che deciderà anche in ordine alle spese.