Il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia con propria circolare n. 2309 del 13 marzo 2015, rivolta alle cancellerie dei tribunali civili, ha risposto ad alcuni interrogativi in merito all'eventuale pagamento del contributo unificato con riferimento alle procedure di negoziazione assistita.
Qui di seguito un estratto della circolare:
“Min. Giustizia, 13 marzo 2015 n. 2309
Quesito. Negoziazione Assistita
- Contributo Unificato
- Sospensione feriale dei termini
Nel procedimento di negoziazione assistita, il procuratore della Repubblica svolge un’attività di controllo e verifica con caratteri di natura amministrativa in sintonia con lo spirito e la ratio della Legge che ha degiurisdizionalizzato la materia in oggetto.
Ne consegue che va esclusa la debenza del contributo unificato di iscrizione al ruolo al momento del deposito dell’accordo presso la Procura della Repubblica competente.
Nel procedimento di negoziazione assistita non è applicabile la sospensione feriale dei termini processuali di cui all’art. 1 legge 7 ottobre 1969 n. 742 e succ. modif. in coerenza con la natura del procedimento non giurisdizionale.”
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