La legittimazione passiva nel processo tributario.

La legittimazione passiva nel processo tributario.
Martedi 18 Febbraio 2020

Con la sentenza n. 3238/2020, pubblicata l’11 febbraio 2020, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione relativa all’individuazione del soggetto passivamente legittimato nel processo tributario nel caso in cui il ricorso promosso da un contribuente avverso un atto emesso dall’agente della riscossione sia fondato su ragioni sostanziali che esulino dalla competenza di quest’ultimo, come per esempio per i vizi relativi alla pretesa impositiva contenuta nel ruolo che è notificato al contribuente con la cartella di pagamento.

IL CASO: La vicenda nasce dall’impugnazione innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale avverso una cartella di pagamento notificata ad un alcuni contribuenti dall’agente della riscossione con la quale l’Agenzia delle Entrate richiedeva loro il pagamento di una somma a titolo di imposta di registro, ipotecaria e catastale in qualità di coobbligati solidali in relazione ad un atto di compravendita immobiliare avente ad oggetto un appezzamento di terreno.

Il ricorso veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale, mentre in sede di appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale ribaltava la sentenza di primo grado confermando la cartella esattoriale impugnata.

Nel proporre appello, l’Agenzia delle Entrate notificava il gravame solo ai contribuenti e non anche all’Agente della Riscossione.

Pertanto, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, i contribuenti interponevano ricorso per Cassazione deducendo, fra l’altro, la mancata integrazione del contraddittorio in appello non avendo l’Agenzia delle Entrate notificato il gravame all'altro legittimo contraddittore costituito ovvero all’Agente della Riscossione, nè la Commissione Tributaria Regionale aveva disposto l'integrazione del contraddittorio con conseguente nullità del procedimento di secondo grado.

LA DECISIONE: Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione nel ribadire che, secondo quanto affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, in merito al rapporto tra l’ente creditore e l’agente della riscossione non sussiste alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario poichè non è ravvisabile un rapporto giuridico di diritto sostanziale plurisoggettivo, ha rigettato il motivo del ricorso, ritenendolo infondato.

Il contribuente, hanno concluso gli Ermellini, può convenire in giudizio l'ente impositore o l'agente della riscossione, senza che tra essi si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo comunque onere dell'agente evocare in giudizio l'ente impositore se non vuole sopportare l'esito del giudizio per l'ipotesi che i vizi eccepiti non attengano solo alla regolarità o validità degli atti esecutivi ma anche al merito della pretesa tributaria.

Allegato:

Cassazione civile sentenza n.3238/2020

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