Nella sentenza n. 5338/2020 la IV° sezione penale della Corte di Cassazione torna ad occuparsi della configurabilità del concorso di colpa nella causazione del sinistro in capo al pedone che attraversi la strada in bicicletta.
Martedi 18 Febbraio 2020 |
Il caso: La Corte di Appello di Roma confermava la condanna di G.A. alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per mesi 8, per il reato di cui all'art. 589 cod.pen. per aver cagionato la morte della ciclista G.L. con colpa, consistita nell'aver omesso di diminuire la velocità ed arrestare il camion condotto in prossimità di attraversamento pedonale, conseguentemente colpendo la bicicletta in procinto di attraversare e trascinandola per vari metri.
G.A. tramite il proprio difensore ricorre in Cassazione, censurando per contradditorietà della motivazione la sentenza della Corte territoriale laddove non ha riconosciuto il concorso di colpa della persona offesa - rilevante nella determinazione della pena e della sanzione amministrativa della sospensione della patente - concorso di colpa, che è stato negato in considerazione dell'assenza di un traffico particolarmente intenso, presupposto dell'obbligo di attraversamento a mano per il ciclista, pur essendosi, al contrario, affermato, nella valutazione della colpa dell'imputato, che il sinistro si è svolto in strada urbana molto trafficata.
Per i giudici di legittimità la doglianza merita accoglimento per le seguenti considerazioni:
a) il giudice di appello non si è soffermato sulla sussistenza o, al contrario, sulla insussistenza del concorso di colpa della L.;
b) nè tale lacuna può essere colmata alla luce della sentenza di primo grado, atteso che il Tribunale ha escluso, in modo contraddittorio, l'obbligo della L. di attraversare la strada conducendo a mano la bicicletta (obbligo imposto dall'art. 377, comma 2, del regolamento del codice della strada nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano), in quanto ha escluso che vi fossero condizioni di traffico particolarmente intenso o altre circostanze che richiedessero tale precauzione, pure avendo, immediatamente prima fatto riferimento, nel valutare la colpa dell'imputato, alla condotta negligente ed imprudente tenuta "in una strada urbana molto trafficata, in un giorno feriale e in un orario di punta";
c) di conseguenza, la sentenza deve essere annullata limitatamente all'omessa valutazione del concorso di colpa della ciclista, rilevante ai fini della determinazione della pena, mentre il ricorso va rigettato nel resto.