L’efficacia “ex tunc” delle sentenze di illegittimità costituzionale,

Riflessioni a seguito dalla pronuncia n. 16 del 2025.
Geom. Luigi Spina.
L’efficacia “ex tunc” delle sentenze di illegittimità costituzionale,

Benché la questione di merito sia di indubbio rilievo, il presente contributo intende soffermarsi su un profilo sistemico e processuale: l’efficacia temporale della sentenza, e in particolare la sua applicazione “ex tunc”, con le implicazioni che ne derivano in sede di liquidazione dei compensi.

Lunedi 27 Ottobre 2025

Ex tunc” ed “ex nunc”: coordinate definitorie.

Le locuzioni latine ex tunc e ex nunc rappresentano due paradigmi di efficacia temporale degli atti giuridici:

Ex tunc: l’effetto si produce retroattivamente, sin dall’origine dell’atto. L’atto si considera come mai esistito.

Ex nunc: l’effetto si produce dal momento della pronuncia in avanti, lasciando intatti gli effetti pregressi. Nel diritto costituzionale, la distinzione assume rilievo centrale in relazione alle sentenze della Corte costituzionale. La giurisprudenza consolidata ha affermato che le sentenze di accoglimento — ossia quelle che dichiarano l’illegittimità costituzionale di una norma — hanno efficacia ex tunc, salvo che la Corte disponga diversamente per esigenze di tutela dell’affidamento o di certezza del diritto.

Fondamento normativo e giurisprudenziale dell’efficacia “ex tunc”.

L’art. 136 Cost. stabilisce che: “Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.” Tale formulazione, apparentemente orientata a un’efficacia ex nunc, è stata interpretata dalla Corte in senso sistemico: la cessazione dell’efficacia non equivale a una mera abrogazione, bensì a una espunzione retroattiva della norma dall’ordinamento.

La norma dichiarata incostituzionale si considera come mai esistita, e non può più essere applicata, neppure ai rapporti sorti anteriormente alla pronuncia, purché non definiti con sentenza passata in giudicato (nel caso di specie, le liquidazioni già avvenute).

La Corte ha ribadito tale principio in numerose pronunce, tra cui si ricordano: Sent. n. 58/1966: “La norma dichiarata incostituzionale è espunta dall’ordinamento giuridico con effetto retroattivo.” Sent. n. 10/2015: “La dichiarazione di incostituzionalità produce effetti ex tunc, salvi i rapporti esauriti.”

Applicazione pratica: la liquidazione delle vacazioni.

Alla luce della sentenza n. 16/2025, si pone il problema dell’applicazione del nuovo criterio di liquidazione ai procedimenti in corso.

Si consideri il seguente caso: un ausiliario del giudice presenta, in data odierna, un’istanza di liquidazione per vacazioni svolte in parte prima e in parte dopo la pubblicazione della sentenza. In base al principio dell’efficacia ex tunc, la norma che prevedeva il compenso ridotto per le vacazioni successive si considera mai esistita. Pertanto: tutte le vacazioni, indipendentemente dalla data in cui sono state svolte, devono essere liquidate con compenso pieno. Non si applica più la distinzione tra prima vacazione e successive. L’unico limite è rappresentato dai procedimenti già definiti con provvedimento irrevocabile, che restano insensibili alla pronuncia della Corte. La conferma viene dalla giurisprudenziale, già orientata in tale in questa direzione (Es. Corte d'appello civile Napoli sentenza n. 1611 del 31 marzo 2025).

Considerazioni conclusive.

L’efficacia ex tunc delle sentenze di illegittimità costituzionale costituisce un presidio fondamentale di tutela dei diritti lesi da norme incostituzionali. Essa garantisce che l’ordinamento non possa avvalersi di disposizioni contrarie ai principi supremi della Costituzione, neppure per il passato, salvo che ciò comporti un pregiudizio per la certezza del diritto.

Nel caso degli ausiliari del giudice, la pronuncia n. 16/2025 non solo ristabilisce l’equità retributiva, ma impone una rilettura sistemica delle liquidazioni, anche per attività già svolte. Il diritto vivente, in tal senso, si conferma strumento dinamico di giustizia costituzionale.

Allegato:

Corte Costituzionale sentenza 16 2025


Vota l'articolo:
0 / 5 (0voti)

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.004 secondi