La Legge di Bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) al comma 19 fornisce un’importante interpretazione, per l’individuazione dei beni necessari per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Viene chiarito su quali beni è possibile applicare l’aliquota ridotta del 10% per l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su immobili ad uso abitativo.
L’intervento del legislatore pone fine a interpretazioni e dubbi che si pongono i cittadini e le imprese, tenute a rispettare i disposti legislativi e fatturare correttamente i lavori eseguiti.
Il comma 19 della Legge di Bilancio chiarisce cosa bisogna intendere per beni significativi che possono essere oggetto dell’aliquota IVA ridotta. Dal testo della norma infatti si legge:
(omissis…) si interpretano nel senso che l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi.
Il legislatore nel dare legittimità all’interpretazione chiarificatrice, richiama al predetto comma 19, la precedente normativa ed il decreto del Ministro delle finanze del 29 dicembre 1999 che individua i beni significativi, e chiaramente dispone:
Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, con l'aliquota ridotta del 10%, le cessioni dei seguenti beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata:
ascensori e montacarichi;
infissi esterni ed interni;
caldaie;
video citofoni;
apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
sanitari e rubinetterie da bagno;
impianti di sicurezza.
Ora per comprendere quali sono le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio è necessario riportare il contenuto dell’art. 31 cui si fa riferimento. Di seguito si riporta l’elenco degli interventi che possono godere dell’aliquota ridotta del 10% per il richiamo fatto dalla nuova normativa:
interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso;
interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Per questi interventi, effettuati su immobili ad uso abitativo, si può applicare l’aliquota IVA al 10% ovvero per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria distinguendo il costo dei beni specifici da quello della manodopera.
È noto a tutti che per realizzare un’opera bisogna aggiungere al costo dei beni significativi, che godono dell’aliquota ridotta, gli oneri necessari per la sua realizzazione.
Per l’intervento realizzato la legge fa obbligo di indicare nella fattura distintamente i costi dei beni specifici e il costo della mano d’opera.
Per quanto innanzi si può concludere riferendo che per i beni significativi (ex art. 7, lett. b, della Legge 23/12/1999, n. 488) si applicherà l’aliquota ridotta del 10% fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.
Un esempio per chiarire meglio come fare.
Si ipotizzi di realizzare un intervento sugli infissi interni ed esterni di una civile abitazione del valore di euro 10.000. Il costo della manodopera è di euro 4.000 e per gli infissi interni ed esterni – beni significativi - si spendono euro 6.000. Per questi 6.000 euro di beni significativi l’IVA al 10% si applica solo su 4.000 euro, ovvero sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi (10.000 – 6.000 = 4.000) Sul valore che residua, di euro 2.000, l’IVA si applica nella misura ordinaria del 22%.
dottore commercialista