Opposizioni, qualificazione dell'azione e computo dei termini per impugnare

Opposizioni, qualificazione dell'azione e computo dei termini per impugnare
Martedi 15 Maggio 2018

Ai fini di individuare il tipo di impugnazione di una decisione e determinare l’applicabilità o meno della sospensione feriale dei termini processuali, non si deve tener conto del rito che si sarebbe dovuto applicare ma della qualificazione che il giudice a quo ha dato all’azione proposta in giudizio. Questo è il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9029/2018, pubblicata il 11 aprile 2018.

IL CASO: La vicenda prende spunto dalla sentenza con la quale il Tribunale di Roma, quale giudice di appello, dichiarava la tardività del gravame proposto da un contribuente avverso la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace relativa all’opposizione promossa avverso una cartella di pagamento per il mancato pagamento di sanzioni amministrative. Il contribuente eccepiva la mancata notifica del verbale presupposto. Secondo il Tribunale essendo il giudizio introdotto un’opposizione all’esecuzione ex articolo 615 cpc non era applicabile la sospensione feriale dei termine e pertanto l’appello proposto doveva considerarsi tardivo. La decisione del Tribunale veniva impugnata in Cassazione dal contribuente soccombente il quale deduceva la violazione di legge, l’erronea qualificazione della domanda da lui proposta ed il vizio di “omesso esame”. Secondo il contribuente il Tribunale aveva errato a qualificare la domanda proposta quale “opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto era stata proposta un ordinaria opposizione a sanzione amministrativa ex articoli 22 e 23 della legge 689/1981 e quindi era applicabile la sospensione feriale dei termini.

LA DECISIONE: Gli Ermellini, con l’ordinanza in commento, hanno ritenuto corretto il ragionamento del Tribunale e nel rigettare il ricorso proposto dal contribuente hanno evidenziato che:

  1. Il giudice di primo grado aveva qualificato la domanda quale “opposizione all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c., pertanto l’opponente aveva, in applicazione del c.d. principio “dell’apparenza”, l’obbligo di impugnare la sentenza con le forme e, soprattutto, con i termini, previsti per l’azione come qualificata dal giudice, e non in base ai termini previsti per l’azione così come lui voleva che si qualificasse;

  2. Il principio c.d. “dell’apparenza” affermato da sempre dalla stessa Corte di Cassazione ha lo scopo di evitare ogni incertezza sulle forme e sui termini delle impugnazioni;

  3. Come affermato, più volte, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive e per stabilire se una domanda rientri o meno delle opposizioni esecutive deve aversi riguardoso al c.d. principio dell’apparenza secondo cui: “il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il Giudice a quo abbia dato all’azione proposta in giudizio e non in base al rito che si sarebbe dovuto applicare (ex multiuso, in tal senso, Sez. 6- 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012).

Calcolo scadenze

Calcolo termini processuali

Allegato:

Cass. civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 9029 del 11/04/2018

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