Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 9029 del 11/04/2018

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Martedi 15 Maggio 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -

Dott. RUBINO Lina - Consigliere -

Dott. VINCENTI Lina - Consigliere -

Dott. ROSSETTI Marco - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8261/2016 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VARRONE n. 9, presso lo studio dell'avvocato STEFANO MARANELLA, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

COMUNE CIAMPINO, EQUITALIA SUD S.P.A.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1306/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 21/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 23/01/2018 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Svolgimento del processo

1. Nel 2012 M.M. convenne dinanzi al giudice di pace di Roma il Comune di Ciampino e la società Equitalia Sud s.p.a., chiedendo l'annullamento della cartella esattoriale n. (OMISSIS). Dedusse che tale cartella era stata emessa per la riscossione di sanzioni amministrative per Euro 381,57, ma senza la previa notifica del verbale di contestazione dell'infrazione (al C.d.S.) per la quale venne emessa la sanzione.

2. Con sentenza 19.6.2013 n. 22810 il Giudice di pace di Roma rigettò l'opposizione, ritenendo che il verbale di contestazione venne ritualmente notificato all'opponente.

3. La decisione venne appellata da M.M..

Con sentenza 21.1.2016 n. 1306 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del gravame, dichiarò l'appello inammissibile per tardività. Ritenne il Tribunale che il giudizio introdotto da M.M. fosse un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; che di conseguenza a tale giudizio non fosse applicabile la sospensione feriale dei termini; che il termine per proporre appello fosse di sei mesi ex art. 327 c.p.c., e scadesse il 19.12.2013; che l'appello fu consegnato per la notifica il 21.1.2014, e dunque tardivamente. ...

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