Il decreto 'svuotacarceri' diventa legge

Il decreto 'svuotacarceri' diventa legge
Giovedi 22 Agosto 2013

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2013 la Legge di conversione n. 94/2013 del c.d. decreto "svuotacarceri".

Confermato l'innalzamento da 4 a 5 anni della pena massima prevista per la custodia cautelare in carcere (v. articolo pubblicato).

Dopo le proteste delle scorse settimane, è stato introdotto un emendamento che modifica l'art 612-bis del codice penale innalzando la pena massima per il reato di stalinkg da 4 a 5 anni (v. art. 1-bis), facendolo così rientrare in extremis nei limiti di applicabilità della carcerazione preventiva.


Riportiamo il testo completo del decreto convertito in legge, in vigore dal 20/08/2013, con l'evidenza delle modifiche apportate in fase di conversione.

 


 

Decreto-Legge 1 luglio 2013, n. 78 recante "Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena". ( GU n.153 del 2/7/2013 ) convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 94 (in G.U. 19/8/2013, n. 193).


 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Rilevato che il perdurare del sovraffollamento delle carceri e il conseguente stato di tensione all'interno degli istituti evidenziano l'insufficienza dell'attuale disciplina a fronteggiare situazioni contingenti legate alla inadeguatezza delle strutture penitenziarie e del regime di esecuzione delle pene detentive;

Rilevato che la disciplina introdotta dalla legge 26 novembre 2010, n. 199, modificata dall'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, in materia di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi, non si e' rilevata sufficiente ad eliminare il gravissimo fenomeno del sovraffollamento delle carceri e che, in ogni caso, i suoi effetti cesseranno il 31 dicembre 2013;

Rilevato che non e' stato completato il piano straordinario penitenziario e non e' stata adottata la riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione;

Rilevato che la Corte europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia, ha assegnato allo Stato italiano il termine di un anno entro cui procedere all'adozione delle misure necessarie a porre rimedio alla constatata violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che sancisce il divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure per ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario;

Ritenuta, pertanto, la necessita' e urgenza di introdurre modifiche alle norme del codice di procedura penale relative all'esecuzione delle pene detentive e alle norme dell'ordinamento penitenziario in materia di misure alternative alla detenzione e benefici penitenziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia;

 

Emana il seguente decreto-legge:

 

Art. 1

Modifiche al codice di procedura penale

 

1. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

((0a) all'articolo 280, comma 2:

1) la parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "cinque";

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni";

0b) all'articolo 274, comma 1, lettera c), secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni"));

a) all'articolo 284, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il giudice ((dispone)) il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare ((comunque le prioritarie esigenze)) di tutela della persona offesa dal reato.»;

((a-bis) all'articolo 386, comma 3, dopo le parole: "il relativo verbale" sono inserite le seguenti: ", anche per via telematica"));

 

b) all'articolo 656 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinche' provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette ((senza ritardo)) gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.

4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza.»;

2) al comma 5, nel primo periodo, dopo le parole: «tre anni» sono inserite le seguenti: «, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354,»;

 

3) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

((a) nella lettera a), le parole da: "624" fino a: "dall'articolo 625" sono sostituite dalle seguenti: "572, secondo comma, 612-bis, terzo comma" e le parole da: "e per i delitti" fino a: "del medesimo codice," sono soppresse));

b) la lettera c) e' soppressa;

4) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «da eseguire,» sono inserite le seguenti: «e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5,».

 

Art. 1-bis

(( (Modifica al codice penale in materia di atti persecutori)

 

1. All'articolo 612-bis, primo comma, del codice penale, le parole: "a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "a cinque anni"))

 

Art. 2

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354

 

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

((a) all'articolo 21, dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente: "4-ter. I detenuti e gli internati di norma possono essere assegnati a prestare la propria attivita' a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalita' e attitudini lavorative, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilita' in favore della collettivita' da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. I detenuti e gli internati possono essere inoltre assegnati a prestare la propria attivita' a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. L'attivita' e' in ogni caso svolta con modalita' che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto compatibili, le modalita' previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274"));

((a-bis) all'articolo 30-ter, comma 2, la parola: "venti" e' sostituita dalla seguente: "trenta" e la parola: "sessanta" e' sostituita dalla seguente: "cento";

a-ter) all'articolo 30-ter, comma 4, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni anche se congiunta all'arresto;

b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a quattro anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena"));

b) all'articolo 47-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1.1 e' soppresso;

2) al comma 1-bis, nel secondo periodo, le parole: "e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale" sono soppresse;

3) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente: «1-quater. L'istanza di applicazione della detenzione domiciliare e' rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza di detenzione domiciliare di cui ai precedenti ((commi 01, 1)), 1-bis e 1-ter e' rivolta al magistrato di sorveglianza ((che puo' disporre l'applicazione provvisoria della misura)). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, ((comma 4)).»;

((4) il comma 9 e' sostituito dal seguente:

"9. La condanna per il delitto di cui al comma 8, salvo che il fatto non sia di lieve entita', importa la revoca del beneficio"));

((c) l'articolo 50-bis e' abrogato));

d) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 94)).

 

Art. 3

Modifiche al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

 

1. Nell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, dopo il comma 5-bis, e' aggiunto il seguente: «5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi ((di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.))»

 

Art. 3-bis

(( (Misure per favorire l'attivita' lavorativa dei detenuti ed internati)

 

1. All'articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato".

2. Alla legge 22 giugno 2000, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:

"Art. 3. - 1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti e internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o che svolgono effettivamente attivita' formative nei loro confronti, e' concesso un credito d'imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto.

2. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attivita' formative nei loro confronti, e' concesso un credito d'imposta mensile nella misura massima di trecentocinquanta euro per ogni lavoratore assunto.

3. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e si applicano per un periodo di diciotto mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato";

b) all'articolo 4, comma 1, le parole: "sulla base delle risorse" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti delle risorse")).

 

Art. 4

Compiti attribuiti al commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie

 

1. Nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2012, registro n. 10, foglio n. 144, che viene integralmente richiamato ((ed e' allegato al presente decreto)), le funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono prorogate fino al 31 dicembre 2014 e sono altresi' integrate fino alla medesima scadenza con i seguenti ulteriori compiti:

a) programmazione dell'attivita' di edilizia penitenziaria;

b) manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento, ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti ((, d'intesa con il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e con il Capo del Dipartimento della giustizia minorile));

((b-bis) nel rispetto dei criteri di economicita' individuati dal Ministero della giustizia, mantenimento e promozione delle piccole strutture carcerarie idonee all'istituzione di percorsi di esecuzione della pena differenziati su base regionale e all'implementazione di quei trattamenti individualizzati indispensabili per la rieducazione e il futuro reinserimento sociale del detenuto));

c) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, al di fuori delle aree di notevole interesse pubblico sottoposte a vincolo ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

d) destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari anche mediante acquisizione, cessione, permuta ((, costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi per la realizzazione di impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)) e forme di partenariato pubblico-privato ovvero tramite la costituzione di uno o piu' fondi immobiliari, articolati in un sistema integrato nazionale e locale;

e) individuazione di immobili, nella disponibilita' dello Stato o degli enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e atti alla riconversione, alla permuta ((, alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi per la realizzazione di impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)) o alla valorizzazione al fine della realizzazione di strutture carcerarie, anche secondo le modalita' di cui alla lettera d);

f) raccordo con il capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e con il capo Dipartimento per la giustizia minorile;

2. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, lettere d) ed e), sono adottati d'intesa con l'Agenzia del demanio.

3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, esercita le funzioni di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attivita' del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al comma 1. Questi riferisce trimestralmente al Ministro della giustizia e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attivita' svolta. ((Il Commissario trasmette annualmente al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta. Il Commissario trasmette semestralmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attivita' programmatica. In sede di prima applicazione, la relazione di cui al terzo periodo deve comunque essere trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari entro il 31 dicembre 2013)).

4. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al comma 1 sono soggetti al controllo di regolarita' amministrativa e contabile nei termini e con le modalita' previsti dalla legislazione vigente. Il medesimo Commissario trasmette annualmente al Ministro della giustizia ed alla competente sezione di controllo della Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione dei compiti di cui al comma 1, a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123.

5. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, sono adottati nei limiti delle risorse disponibili ((sulla)) contabilita' speciale del medesimo Commissario.

6. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono attribuiti i poteri derogatori, ove necessario, di cui alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri nn. 3861/2010 e 3995/2012, limitatamente alle deroghe alla legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modifiche ed integrazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, all'articolo 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127 ((...)).

7. Fermo restando quanto gia' previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie e' assegnata una dotazione organica di ulteriori quindici unita', ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali, secondo la pianta organica stabilita dal medesimo Commissario. Il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie e dagli enti territoriali e' assegnato, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza. ((Il personale in posizione di comando o di distacco non ha diritto ad indennita' o compensi aggiuntivi)). Al fine di assicurare la piena operativita' della struttura, il medesimo Commissario e' altresi' autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, nei limiti delle risorse disponibili ((sulla)) contabilita' speciale del medesimo Commissario.

8. Sono confermate le risorse strumentali e finanziarie gia' assegnate al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, nonche' quelle gia' disponibili ((sulla)) contabilita' speciale del medesimo Commissario.

9. Al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie non spetta alcun tipo di compenso.

 

Art. 5

Copertura finanziaria

 

1. All'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Art. 6

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addi' 1° luglio 2013

 

NAPOLITANO


Letta, Presidente del Consiglio dei ministri

Cancellieri, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

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