Condotte sistematicamente violente (sul piano fisico e/o psicologico) anche se finalizzate a educare, non rientrano nell'ambito della fattispecie di abuso di mezzi di correzione ma concretizzano elementi costitutivi del piu' grave reato di maltrattamenti.
Giovedi 3 Agosto 2023 |
In tal senso si è epsressa la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 24876/2023.
Il caso: La Corte d'appello di Trento confermava - ma riducendo la pena - la condanna inflitta dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trento a Tizio ex articoli 572 e 61 n. 11 cod. pen avere maltrattato il figlio minorenne, Caio.
Tizio tramite il proprio difensore ricorre in Cassazione, deducendo, in particolare, la violazione dell'articolo 571 c.p. per la mancata riqualificazione dei fatti come abuso dei mezzi di correzione.
Per la Cassazione la doglianza è infondata; sul punto si osseva che:
a) la Corte di appello ha adeguatamente risposto che condotte del tipo di quelle accertate possono essere qualificate ex articolo 571 c.p. soltanto nel caso di violenze episodiche, mentre non rilevano gli intenti correttivi del padre e la esistenza di un intenso legame emotivo e affettivo fra l'imputato e il figlio, il cui stato di sofferenza psicologica e' stato accertato al di la' di delle sue dichiarazioni;
b) condotte sistematicamente violente (sul piano fisico e/o psicologico) anche quando finalizzate a educare, non rientrano nell'ambito della fattispecie di abuso di mezzi di correzione ma concretizzano elementi costitutivi del piu' grave reato di maltrattamenti;
c) esula dal perimetro applicativo della fattispecie incriminatrice dell'abuso di mezzi di correzione o di disciplina qualunque forma di violenza fisica o psichica, anche se sostenuta da animus corrigendi; le condotte connotate da modalita' aggressive sono incompatibili con l'esercizio lecito del potere correttivo e educativo che mai deve deprimere l'armonico sviluppo della personalita' del minorenne.