Si prescrive in dieci anni il diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva per ferie non godute.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3021/2020, pubblicata il 10 febbraio 2020.
Giovedi 5 Marzo 2020 |
IL CASO: La vicenda esaminata dai giudici di legittimità nasce dal ricorso ex art. 101 della legge fallimentare promosso da un lavoratore nei confronti della procedura di liquidazione amministrativa della compagnia di assicurazione, sua datrice di lavoro, chiedendo che il Tribunale accertasse lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento e il conseguente diritto, in via principale, alla qualifica di funzionario di I grado, o, in via subordinata, a quella di impiegato di VI e V livello, con conseguente riconoscimento del diritto alle relative differenze retributive diversamente quantificate in ragione dell'inquadramento richiesto, oltre accessori.
La domanda veniva rigettata dal Tribunale per il decorso del termine di prescrizione quinquennale per tutte le voci componenti il credito stante la mancanza di stabilità reale del rapporto di lavoro intrattenuto con l’assicurazione.
La Corte di Appello, ritenendo la natura retributiva e non risarcitoria dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, confermava la sentenza di primo grado, ritenendo applicabile il termine quinquennale della prescrizione.
Pertanto, avverso la sentenza di appello il lavoratore interponeva ricorso per Cassazione deducendo, fra l’altro, l’erroneità della suddetta decisione sulla natura retributiva dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute e di conseguenza l’applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, anzichè la natura risarcitoria della suddetta indennità tale da far ritenere il credito soggetto al termine decennale ordinario.
LA DECISIONE: La Cassazione, dopo aver dato atto della non univocità, in passato, degli orientamenti giurisprudenziali sulla natura dell’indennità sostitutiva per ferie non godute, ha ritenuto il motivo del ricorso fondato richiamandosi a quanto affermato di recente dalla giurisprudenza della sezione lavoro della stessa Corte sul criterio della natura mista della suddetta indennità sia risarcitoria che retributiva.
Ai fini della verifica della prescrizione del diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute, hanno continuato gli Ermellini, deve ritenersi prevalente il carattere risarcitorio della stessa volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo da parte del lavorare al quale deve essere assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale.
La natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo nel caso in cui deve essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione.
Il carattere retributivo, hanno concluso, è considerato tale ai soli fini della garanzia prestata dall'art. 2126 c.c., a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore e non anche invece quando si discorra - come nella specie - della verifica della prescrizione ai fini del credito risarcitorio teso a compensare il danno derivato dalla perdita del diritto al riposo.