Il discrimen tra appalto di servizi e somministrazione di manodopera.

Il discrimen tra appalto di servizi e somministrazione di manodopera.

Commento alla sentenza n. 23137 resa il 31.05.2022 dalla Suprema Corte di Cassazione penale, sez. IV.

Giovedi 16 Marzo 2023

La Cassazione Penale IV sezione si è recentemente pronunciata con sentenza (n. 23137/2022) apportando un importante contributo al fine di meglio delineare il confine tra un appalto di servizi e la somministrazione di manodopera.

La questione processuale riferiva ad un infortunio sul lavoro nell’esecuzione di lavori di pulizia nella parte sottostante un nastro trasportatore, ubicato all’interno di un capannone, mentre il nastro era in movimento e non risultava in alcun modo protetto dalle griglie di protezione. Durante l’attività di pulitura, la vittima si abbassava sotto il nastro trasportatore e, a un certo punto, urtava con il capo uno dei rulli di azionamento; istintivamente portava le braccia a protezione della testa e così il braccio destro rimaneva agganciato e veniva trascinato.

La corte d’appello di Milano, in data 3 febbraio 2021 confermava la sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato il legale rappresentante dell’azienda committente e il preposto della cooperativa in subappalto  alla pena ritenuta di giustizia, nonché l’azienda appaltatrice, alla sanzione pecuniaria da illecito amministrativo in relazione al delitto di lesioni personali colpose in violazione della normativa antinfortunistica (d.lgs 81/08).

Il legale rappresentante dell’azienda committente aveva risposto in qualità di datore di lavoro di fatto dell’infortunato in quanto – nonostante il lavoratore dipendesse formalmente dalla società cooperativa consociata dell’azienda appaltatrice che aveva subappaltato alla cooperativa subappaltatrice – di fatto, la manodopera fornita da quest’ultima era effettivamente eterodiretta dal personale dell’azienda committente e non poteva considerarsi come impresa subappaltatrice in esclusivo rapporto con l’impresa appaltatrice. Era infatti emerso, durante il primo grado di giudizio, che i lavoratori della cooperativa riceveva disposizioni di lavoro dai capiturno dell’azienda committente tramite i propri “capioperai”.

Come evidenziato nelle motivazioni delle sentenze di primo grado e d’appello, accolte in toto dal giudice di legittimità, la cooperativa subappaltatrice erogava in realtà una vera e propria somministrazione di manodopera direttamente in favore dell’azienda committente. Dunque, il legale rappresentante di quest’ultima, in qualità di datore di lavoro di fatto, risultava titolare della posizione di garanzia e dei connessi obblighi giuridici, ivi compresi quelli a lui contestati, a norma dell’art. 299 del TU antinfortunistica in base al quale “le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ini definiti”.

Indi per cui il datore di lavoro avrebbe dovuto mettere a disposizione dei lavoratori, di fatto dipendenti dell’azienda committente, le attrezzature idonee sotto il profilo della sicurezza ed assicurare ai medesimi un’adeguata formazione e informazione in materia di sicurezza.

Allegato:

Cassazione penale sentenza n. 23137 2022


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