Devianza minorile e baby gang

Devianza minorile e baby gang

L’opinione pubblica, in questi giorni è sempre più scossa dalle notizie di cronaca che riguardano il fenomeno allarmante della criminalità organiz- zata minorile, comunemente definita come quella delle c.d. “baby gang” ovvero quella dei c.d. “Maranza”, composta, in prevalenza, da minori di origine straniera.

Lunedi 5 Ottobre 2026

Sebbene i nomi attribuiti abbiano un’origine giornalistica, essi sottendono una realtà complessa che genera un profondo senso di disagio tra i cittadini alimentato dalla crescente aggressività con cui vengono perpetrati determinati crimini a cui si aggiunge lo sconforto per il mancato intervento dello Stato per affrontare i gravi episodi di cui sono divenute protagoniste le gang minorili specie nelle grandi Città.

Secondo uno studio di Laura Tabacchi, componente dell’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica “Per comprendere appieno la natura di queste aggregazioni, è necessario superare i dati di cronaca e analizzare la devianza minorile come un fenomeno multifattoriale, che abbraccia non solo la violazione di norme penali, ma anche la rottura di equilibri sociali e morali da cui trae origine.

Il comportamento deviante si configura, inizialmente, come un atto inizialmente volontario che arreca disturbo alla collettività, che genera l’attivazione di contro-azioni volte al recupero del soggetto fondato su valori che non mirano a una trasformazione sociale positiva.

Inoltre, secondo la studiosa, l’adesione a una banda giovanile non è un atto isolato, ma risponde a un insieme articolato di bisogni psicologici e sociali tipici della fase evolutiva dell’individuo.

Tra questi spiccano il bisogno di identità, la ricerca di appartenenza a un gruppo di pari simili a sé, il desiderio di sperimentazione attraverso il rischio e, in molti casi, il tentativo di ribaltare uno stigma sociale o rimediare a una profonda solitudine.

L’adolescenza, passaggio cruciale dall’infanzia all’età adulta tra i 14 e i 18 anni, è caratterizzata dalla costruzione dell’identità ed in questo “stadio della vita” il giovane affronta una crisi necessaria tra la scelta di una prospettiva di sviluppo a scapito di altre, e si tratta di un processo spesso doloroso che può sfociare in condotte criminose se il contesto ambientale facilita l’espressione dell’aggressività.

In questo scenario, il contesto familiare gioca un ruolo determinante atteso che la qualità del legame può influenzare la personalità futura del minore a causa di modelli di attaccamento ansioso-evitante o disorientamento-disorganizzato spesso correlati a traumi non risolti che possono riemergere in adolescenza sotto forma di disagio sociale.

Per la Tabacchi, anche il modello educativo parentale incide perché può spingere il minore a ricercare fuori dalle mura domestiche quei riconoscimenti e quel senso di protezione che mancano nel nucleo familiare.

Inoltre, sebbene l’aggregazione spontanea con altri coetanei non sia intrinsecamente deviante, la letteratura scientifica evidenzia una corre- lazione diretta tra il coinvolgimento con soggetti antisociali e gli episodi di delinquenza, poiché fenomeni come il bisogno di fedeltà ai coetanei e l’approvazione da parte del gruppo diventano catalizzatori di condotte trasgressive che generano, nel tempo, la vera e propria criminalità organizzata.

Ne consegue che, in questo contesto, la scuola rappresenta l’istituzione centrale per la formazione e la crescita cognitiva poiché un clima scolastico positivo, basato su una leadership autorevole dell’insegnante, favorisce i comportamenti positivi degli alunni e ne riduce l’aggressività mentre un approccio autoritario genera frustrazione laddove uno permissivo può indurre alla litigiosità del singolo.

Quando la scuola fallisce nel riconoscere il valore del singolo o utilizza il voto come etichetta svalutante, si crea un vuoto che il minore colma frequentemente attraverso l’identificazione con gruppi devianti esterni, dove l’abilità di relazionarsi non è mediata da obiettivi educativi ma da dinamiche di potere.

La valutazione psico-forense del minore autore di reato deve in primo luogo considerare l’immaturità dei sistemi cerebrali deputati alla auto- regolazione.

L’impulsività, intesa come incapacità di posticipare la gratificazione e sottostima del pericolo, si accompagna spesso a quelli comunemente definiti come “meccanismi di disimpegno morale”.

Attraverso la diffusione e il diniego della responsabilità (“non è colpa mia, lo facevano tutti”), i giovani riducono il senso di colpa e il conflitto cognitivo derivante dalla trasgressione dei principi morali.

Tuttavia, in questo contesto, accade che la figura del leader del Gruppo criminale assume un ruolo centrale nel fornire sicurezza al singolo, che da solo non avrebbe la volontà di compiere determinati atti violenti.

  • L’analisi effettuata da Transcrime

Nondimeno, le bande giovanili, dette baby gang, costituiscono, ormai, una realtà in aumento in Italia, originata prevalentemente da situazioni di disagio familiare o sociale e da mancata integrazione piuttosto che da legami con la criminalità, ma che si esprime con azioni violente e reati, spesso contro coetanei, che richiedono strategie di intervento basate su un'attenta analisi e comprensione del problema.

Sul tema, assume grande rilevanza lo studio “Le Gang giovanili in Italia” elaborato da Transcrime, Centro di ricerca sulla criminalità transnazionale delle Università Cattolica di Milano, realizzato in collaborazione con l’Università di Bologna e quella di Perugia, per effettuare una mappatura a livello nazionale del fenomeno.

Inoltre, lo studio si basa su dati rilevati con il supporto del Servizio analisi criminale della Polizia criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno in base ai contributi forniti dalle varie Polizie e dal Dipartimento di Giustizia minorile del Ministero della Giustizia, che hanno preso in esame una serie di fenomeni allo scopo di comprenderne la complessità.

L'identikit delle baby gang restituisce la fotografia di gruppi diffusi in tutte le Regioni, con una leggera prevalenza nel Centro-Nord.

I Gruppi risultano, nella maggior parte, composti da circa 10 ragazzi, tra i 15 e i 17 anni, spesso italiani, che, senza un'organizzazione strutturata né la distinzione di compiti all'interno, compiono azioni violente, spesso senza moventi specifici, espressioni di un disagio derivante il più delle volte da mancata inclusione o assenza di modelli di riferimento allo interno della famiglia, più che da una vera e propria volontà criminogena.

Le vittime di aggressioni, lesioni, atti di bullismo, sono spesso coetanei, ma si parla anche di atti di vandalismo e disturbo della quiete pubblica, fino a reati più gravi come traffico di stupefacenti e rapine.

La mappatura di Transcrime ha individuato quattro macro-modelli di bande giovanili, definiti anche in base all'attività sui social dei loro componenti, alle loro caratteristiche socio-anagrafiche e alla ripetitività dei reati commessi.

  1. Gruppi fluidi: Senza una gerarchia definita, mettono in atto condotte violente occasionali; sono i più diffusi, specialmente nel Nord Italia.

  2. Gruppi legati alla criminalità organizzata: composti quasi totalmente da italiani, sono attivi soprattutto nello spaccio e nelle estorsioni nel Sud del Paese.

  3. Gruppi ispirati a modelli esteri: spesso formati da giovani di origine straniera che vivono situazioni di marginalità, presentano strutture più stabili e agiscono con violenza nel Nord e Centro Italia.

  4. Gruppi strutturati indipendenti: dediti a rapine e furti, composti principalmente da italiani in condizioni di disagio socio-economico.

Il più diffuso sui territori è quello caratterizzato dalla mancanza di una organizzazione verticistica, composto in maggioranza da ragazzi minorenni italiani tra i 15 e i 17 anni, che infieriscono su coetanei.

Traffico di droga, estorsioni, rapine, in case o locali pubblici, sono invece reati di alta gravità, commessi da un secondo tipo di gang, più diffusa nelle regioni del Sud Italia, che si ispira a o ha legami con organizzazioni criminali strutturate.

Più diffuso nel centro-Nord è invece un terzo tipo di banda giovanile che si ispira a gang criminali estere, c.d. Maranza, composto in prevalenza da ragazzi stranieri, di prima o seconda generazione, non integrati a livello sociale.

Il quarto e ultimo tipo di baby gang mappato è quello diffuso nelle aree urbane, caratterizzato da una struttura meglio definita e dalla gravità dei reati commessi, pur non avendo legami con la criminalità, benché i reati più frequenti riguardino risse, percosse, lesioni e atti di bullismo o vandalismo e si registrino aumenti per reati specifici come rapine e violenze sessuali.

Un elemento trasversale, in alcune Regioni, è costituito dalla noia, che spinge i giovani a ricercare “scariche di adrenalina” attraverso atti vandalici o comportamenti illeciti in contesti poveri di stimoli e opportunità ma che generano forti preoccupazioni tra i cittadini esposti a sempre più gravi comportamenti delinquenziali.

La risposta delle Istituzioni appare, tuttavia, non sufficiente perché raramente in sede giudiziaria viene riconosciuta l'associazione per delinquere come pure la misura di recupero più frequente risulta "la messa alla prova" che denota la mancanza, ad oggi di un approccio specifico, mentre il quadro complessivo del fenomeno evidenzia la neces-sità di un approccio integrato alla devianza di cui le baby-gang sono espressione, che tenga conto di molteplici aspetti: familiari, sociali, psicopatologici.

«Un’efficace strategia di prevenzione della devianza giovanile», secondo il prefetto Vittorio Rizzi - Direttore centrale della Polizia criminale nella prefazione allo studio, «richiede la promozione, da parte di tutte le istituzioni coinvolte, di iniziative didattiche, sociali, culturali, sportive e religiose nonché di educazione alla legalità rivolte ai minori», facendo rete per orientare i giovani verso altre «forme di impegno che esercitino una forza attrattiva, al fine di evitare l’avvio di percorsi criminogeni».

  • La normativa applicabile

Negli ultimi anni la giustizia minorile è stata interessata da numerosi interventi tra cui il D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito nella Legge 13 novembre 2023, n. 159, noto come “decreto Caivano”, che ha ampliato il ricorso agli strumenti cautelari, introdotto nuove ipotesi di arresto e rafforzato il peso delle esigenze di sicurezza nella disciplina penale minorile.

Più recentemente, anche gli interventi contenuti nel cosiddetto “Decreto Sicurezza” hanno ulteriormente valorizzato la dimensione preventiva e anticipatoria della risposta penale.

Invero, l’attuale Ordinamento italiano non prevede una normativa specifica per le baby gang, ma affronta il fenomeno attraverso il D.P.R. 448/1988, che disciplina il processo penale a carico di minorenni con principi “a misura di minore”.

Il sistema si fonda su pilastri fondamentali: l’adeguatezza alle esigenze educative, la minima offensività per evitare la marginalizzazione sociale, il divieto di diffondere immagini o il processo a porte chiuse e la residualità della detenzione.

La legge distingue nettamente tra i minori infraquattordicenni (mai imputabili per presunzione assoluta) e i minori tra i 14 e i 18 anni. Per questi ultimi, l’imputabilità non è presunta ma deve essere accertata caso per caso, verificando la capacità di intendere e di volere al momento del fatto.

Il processo penale minorile italiano attuale non é diretto ad attenuare la responsabilità degli adolescenti ma nasce per renderla realmente personale.

Pertanto, di fronte all’aggravarsi del fenomeno, è apparso necessario un adeguamento della normativa in vigore.

  • La riforma dell'imputabilità minorile

Le norme sull'imputabilità non stabiliscono soltanto chi possa essere chiamato a rispondere penalmente delle proprie azioni.

Esse esprimono, prima ancora, una determinata idea della persona, della sua capacità di autodeterminarsi e del livello di maturazione che l'Ordinamento ritiene normalmente raggiunto.

Per questa ragione modificare la disciplina dell'imputabilità non significa semplicemente intervenire su una regola processuale: significa ridefinire il modo in cui il diritto guarda all'essere umano e, nel caso della giustizia minorile, il modo in cui guarda all'adolescenza.

La proposta di Riforma approvata dal Consiglio dei Ministri il 23 luglio 2026 sembra appartenere a questa categoria di interventi.

Il DDL interviene sull'art. 98 del codice penale, introducendo una presunzione relativa della capacità di intendere e di volere dei minori ultraquattordicenni e modifica l'art. 9 del D.P.R. 448/1988, eliminando l'accertamento dell'imputabilità dagli approfondimenti che Giudice e il PM sono chiamati a svolgere sulla personalità del minorenne, salvo che emergano elementi idonei a porre in dubbio tale capacità.

Per tale ragione, la gran parte del dibattito parlamentare si è concentrata sulle conseguenze processuali della riforma in cantiere ed in particolare per la diversa distribuzione dell'onere dell'accertamento della citata capacità, per la possibile riduzione del ricorso alle perizie e per l'impatto sull'attività giudiziaria.

Si tratta di questioni importanti posto che ogni disciplina dell'imputabilità riflette infatti una precisa cultura giuridica.

Per comprendere davvero il significato della riforma occorre, quindi, spostare lo sguardo dalla tecnica processuale alla cultura giuridica che quella tecnica esprime.

Nel processo penale minorile, ancora più profondamente, essa riflette una determinata idea di adolescenza.

In realtà il D.P.R. n. 448 del 1988 costruisce un modello profondamente diverso, fondato sull'idea che la responsabilità non possa essere affermata prescindendo dalla conoscenza della persona atteso che l'art. 9 del Decreto attribuisce al Giudice il compito di acquisire elementi sulle condizioni personali, familiari, sociali e ambientali del minore, come innanzi ricordato, e che, fino ad oggi, l'accertamento dell'imputabilità costituiva uno dei passaggi essenziali del procedimento penale minorile, sulla base delle scienze psicologiche, pedagogiche e criminologiche, ove si consideri che la maturità non sempre coincide con l'età anagrafica posto che adolescenti della stessa età possono presentare livelli differenti di sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale, comprendere il disvalore del medesimo comportamento in modo diverso, possedere differenti capacità di controllo degli impulsi, avere alle spalle percorsi educativi radicalmente eterogenei.

Questa variabilità emerge ogni giorno nella giurisdizione minorile, laddove coetanei autori di condotte analoghe possono mostrare risorse, fragilità e possibilità evolutive non sovrapponibili.

Il Legislatore del 1988 decise, quindi, di non trasformare questa variabilità in un elemento marginale del giudizio ma fece della conoscenza della persona uno dei cardini dell'intero procedimento minorile ed é questa la ragione per cui il modello italiano di giustizia minorile che, per tale ragione, è stato a lungo considerato uno dei più avanzati nel panorama europeo, non tanto perché orientato alla clemenza, ma perché capace di tenere insieme responsabilità, garanzie processuali e finalità educativa.

Si trattava di una scelta coerente con gli artt. 27 e 31 della Costituzione, ma anche con il progressivo consolidarsi, nel diritto internazionale ed europeo, di un paradigma fondato sul superiore interesse del minore, sul reinserimento sociale e sulla necessità di assicurare procedimenti adeguati all'età e al grado di maturazione della persona.

La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 1989, le Regole europee per i minori autori di reato adottate dal Consiglio d'Europa e, più recente- mente, la Direttiva (UE) 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori si collocano tutte all'interno di questa medesima prospettiva culturale.

Per oltre quarant'anni il diritto penale minorile ha assunto come punto di partenza la necessità di verificare la maturità dell'adolescente nel caso concreto mentre oggi il punto di partenza diventa opposto poiché l'adolescente viene considerato normalmente maturo, salvo prova contraria.

Per queste ragioni la Riforma della imputabilità del minore assume un significato che va oltre la modifica dell'art. 98 c.p.

Il Giudice continuerà a poter disporre gli opportuni approfondimenti ogniqualvolta emergano elementi capaci di porre in dubbio la capacità di intendere e di volere del minore ed è proprio su questo che si colloca il mutamento più significativo.

La riforma dell'imputabilità del minore costituisce, quindi, una risposta all'esigenza di rendere più immediata l'affermazione della responsabilità penale stabilendo se un adolescente possieda una sufficiente capacità di intendere e di volere.

Comprendere perché un numero crescente di adolescenti entri in contatto con il circuito penale rappresenta invece una domanda educativa, sociale e politica che precede il diritto penale e che quest'ultimo, per sua natura, non può risolvere.

Per questa ragione il procedimento minorile non si limita ad accertare un fatto, ma cerca di comprendere la personalità del minore, il suo ambiente di vita, le risorse disponibili, le fragilità, le prospettive evolutive non rappresentano elementi accessori del giudizio.

La specificità della giurisdizione minorile risiede proprio in questo equilibrio: affermare la responsabilità del ragazzo senza rinunciare a interrogarsi sulle responsabilità del mondo adulto condizione necessaria affinché la risposta dello Stato possa aspirare a produrre un cambiamento e non soltanto una sanzione.

La questione non è soltanto se un quattordicenne debba presumersi imputabile, ma se il diritto sappia ancora tenere insieme la responsabilità del ragazzo e quella della comunità adulta (!!)

  • L’estensione della competenza della Direzione Nazionale Antimafia

La vera novità più rilevante sul tema del disagio giovanile è costituita da un D.L. approvato di recente dal Governo, come afferma il sociologo M. Scaffidi Runchella a commento del provvedimento che attribuisce alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, di esercitare i propri poteri anche nei procedimenti a carico di imputati minorenni.

Il Governo ha sottolineato la “straordinaria necessità e urgenza di intervenire per confermare e esplicitare i poteri del Procuratore nazionale, vista la sempre maggior rilevanza che assume il coinvol- gimento di minori in fenomeni di criminalità grave e non solo da parte dei clan di camorra o ‘ndrangheta che li usano, bruciando giovani vite”.

Quindi, non si tratta solo di eliminare il fenomeno dei ragazzini reclutati dalle mafie, sfruttati sulle piazze di droga, usati per la manovalanza o “promossi” al ruolo di piccoli boss che fenomeni sui quali, di fatto, la Procura nazionale antimafia aveva sempre svolto il suo ruolo in raccordo con gli uffici delle Procure per i minori.

Oggi emerge un fenomeno nuovo cui far fronte: quello dei giovanissimi attratti dalla violenza del suprematismo on line, oppure radicalizzati da cellule terroristiche.

L’azione di contrasto riguarda a una forma subdola e nuova di affiliazione ossia quella che si consuma attraverso i PC ed i Tablet, nel silenzio, fino a generare casi eclatanti, come già segnalato su questa Rivista.

L’intervento normativo mira a consentire l’impiego, nei casi di procedimenti di particolare complessità, “di professionalità e strumenti”, come magistrati appartenenti alla DNA e antiterrorismo o di Pm esperti presso le Procure distrettuali, perché “È evidente-si legge nella relazione accompagnatoria-“ che, ragionando diversamente, si perverrebbe allo effetto paradossale di impedire l’operare di utili strumenti di coordinamento, impulso e collaborazione esclusivamente in ragione del fatto che l’indagato o uno degli indagati è minorenne”.

Finora le funzioni di coordinamento investigativo e impulso del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (PNAA) si applicavano solo agli adulti mentre, a seguito della modifica apportata all’art. 105 del D. Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia), le prerogative e i flussi di informazioni del PNAA si applicano ora “anche quando riguardano minorenni”.

In fondo il sentiero era già stato tracciato dalla Legge nota con il nome di “Liberi di scegliere”, approvata all’unanimità dal Parlamento un paio di mesi fa, che prevede l’introduzione di un sistema organico di protezione e di assistenza per i minorenni che vogliono sottrarsi ai contesti di mafia.

In conclusione, l’analisi delle baby gang rivela una crisi profonda che non può essere risolta solo attraverso la sanzione penale.

Nondimeno, per comprendere le motivazioni sottostanti ai comportamenti deviati è sempre indispensabile ricorrere ad un approccio multi-disciplinare che integri la psicologia giuridica, le neuroscienze e la pedagogia favorendo una reale integrazione e il superamento dei fattori di rischio individuali e ambientali con l’ausilio delle Famiglie e della Scuola.

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