Dal 1° luglio parte l’assegno “ponte”, ma solo per i figli di disoccupati e autonomi.

dott. Luca De Franciscis.
Dal 1° luglio parte l’assegno “ponte”, ma solo per i figli di disoccupati e autonomi.
Martedi 8 Giugno 2021

Con Legge del 1° aprile 2021 n. 46 il Governo è stato delegato ad adottare, entro dodici, mesi uno o più decreti legislativi per misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale.

La possibilità di adottare uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico, attraverso l'assegno unico e universale, unitamente alla possibilità di adottare disposizioni integrative e correttive prevista dall’art. 5 della citata Legge 46/2021, ha permesso al Governo di adottare misure urgenti applicabili già dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

Difatti, nelle more della piena attuazione della legge di delega, sopra citata, il Consiglio dei Ministri del 4 giugno scorso, su proposta del Presidente Draghi, unitamente ai Ministri interessati al provvedimento, ha approvato un decreto-legge per rendere immediatamente efficaci le misure riguardanti l’assegno temporaneo per i figli minori, destinato alle famiglie con figli minori che non abbiano diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare.

Misure straordinarie per autonomi e disoccupati

Le misure, straordinarie e urgenti, per ora interessano solo i figli di autonomi e disoccupati - attualmente senza sussidi e meritevoli di attenzione - ed è corrisposto, con criteri di progressività, in base della condizione economica del nucleo familiare, individuata con l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).  

Anticipazione e urgenza da ritenere apprezzabile in questo particolare momento anche per gli effetti provocati dalla pandemia da Covid19.

La partenza dell’assegno unico e universale prevederà l’aumento dell’importo dell’assegno familiare e assorbirà le detrazioni e bonus esistenti; sarà riconosciuto mensilmente e spetterà a partire dal settimo mese di gravidanza e fino al compimento dei 21 anni.

Per questo tipo di assegno, che ha la caratteristica dell’universalità, bisognerà attendere il 1° gennaio 2022, allorché saranno adottati nuovi decreti legislativi e sarà data piena attuazione al Family Act.

Dal 1° luglio, invece, partirà l’assegno “ponte” e sarà solo per i figli di età da 0 a 18 anni di autonomi e disoccupati, attualmente esclusi dagli assegni familiari.

Requisiti

Per accedere all’assegno “ponte” il richiedente, lavoratore autonomo o soggetto disoccupato, deve essere in possesso di un ISEE inferiore a 50.000 euro annui e deve rispettare uno dei seguenti requisiti:

• essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;

• essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;

• essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

• essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;

• essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

L'assegno verrà corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli e alla situazione economica della famiglia attestata dall'ISEE; in particolare, gli importi risultano decrescenti al crescere del livello dell'ISEE.

Il comunicato stampa del Governo precisa che se nel nucleo sono presenti più di due figli, l'importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30% e per ciascun figlio minore con disabilità, gli importi sono maggiorati di 50 euro.

Benefici

Il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio.

Il beneficio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

L’assegno “ponte” è compatibile con il Reddito di Cittadinanza ed è corrisposto congiuntamente ad esso e con le stesse modalità di erogazione. Permetterà la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dai Comuni.

A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, gli importi mensili dell’assegno per il nucleo familiare già in vigore sono maggiorati di 37,5 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari di almeno tre figli.

Per ulteriori dettagli bisognerà attendere la pubblicazione del detto decreto-legge approvato dal Governo, le norme attuative e le regole che saranno adottate dall’INPS per la presentazione della domanda dal 30 giugno prossimo e, comunque, entro il 30 settembre.

Luca De Franciscis

dottore commercialista

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