Si segnala la sentenza n. 2237/2025 del Tribunale di Lecce ove si affronta la tematica delle modalità di convocazione dell'assemblea condominiale e dalla relativa disciplina di cui all'art. 66 disp.att. c.c
| Martedi 18 Novembre 2025 |
Il caso: Alcuni condomini impugnavano avanti al Tribunale di Lecce la delibera assunta nell'assemblea del Condominio Delta, chiedendone dichiararsi la nullità o la annullabilità, mancata notifica dell'avviso di convocazione; deducevano, infatti, che l'assemblea condominiale era stata convocata mediante pubblicazione del relativo avviso nel sito internet del Condominio, precisamente nelle pagine personali dei singoli condomini, in violazione delle modalità previste dall'art. 66 disp.att.c.c.
Il Condominio, nel costituirsi in giudizio, evidenziava che la convocazione doveva ritenersi valida, in quanto nel 2008 l'Assemblea aveva modificato il Regolamento condominiale, introducendo la convocazione secondo la modalità poi seguita (pubblicazione sul sito internet); precisava che una tale modifica si era resa necessaria a causa delle modalità obsolete di convocazione dell'assemblea, per come le stesse sono individuate dalla relativa normativa.
Il tribunale, nell'accogliere la domanda attorea, contestando le difese del convenuto, osserva quanto segue:
a) l'art. 66 disp.att c.c prevede tra i mezzi di convocazione anche il messaggio di posta elettronica certificata: l'attuale normativa, intervenuta successivamente alla modifica del Regolamento condominiale, è dunque conforme alle esigenze di celerità e certezza e interamente allineata agli attuali sistemi di notifica; conseguentemente, le modalità di convocazione dell'assemblea non possono ritenersi obsolete e non adeguate a garantire una informazione dettagliata ed analitica, anche nel caso in cui sia destinata a una pluralità di soggetti, come, invece, sostenuto dal convenuto nella sua comparsa;
b) l'art. 66 cit. sancisce che l'assemblea debba essere convocata mediante avviso comunicato a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano e l'art. 72 disp. att. c.c. sancisce l'inderogabilità di alcune disposizioni normative, tra cui proprio quella prevista dall'art. 66 disp. att. c.c.: quindi, dal combinato disposto dell'art. 66 disp. att. c.c. con l'art. 72 disp. att. c.c., ne deriva la tassatività dei modi di convocazione dell'assemblea condominiale.
c) peraltro il procedimento di convocazione de quo (avviso sulla pagina del sito internet) non consente di presumere il raggiungimento dello scopo, richiedendo uno spontaneo accesso del condomino al sito e un successivo ulteriore accesso con le credenziali personali;
d) in definitiva, così come sostenuto dal Tribunale di Avellino, nella sentenza sez. I, sent. 08/10/2024, n. 1705, le modalità alternative a quelle previste dalla normativa vigente possano tuttalpiù valere quali comunicazioni informali e di natura meramente preparatoria, ma sicuramente non sono idonee a determinare una valida convocazione dell'assemblea di condominio.