Coniuge muore prima che diventi definitiva la sentenza di appello nel divorzio: conseguenze

Coniuge muore prima che diventi definitiva la sentenza di appello nel divorzio: conseguenze

Nell'ordinanza n. 31358 del 2 dicembre 2019 la Corte di Cassazione analizza le conseguenze nel caso in cui un coniuge, nell'ambito di un procedimento di divorzio, deceda prima che diventi definitiva la sentenza nel giudizio di appello, ove sono state contestate le sole disposizioni patrimoniali.

Giovedi 5 Dicembre 2019

Il caso: Il Tribunale di Varese pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra G.D. E H.C, poneva a carico del padre un assegno a favore della figlia minore, affidata al nonno paterno, e il mantenimento della figlia maggiorenne convivente, oltre ad un assegno divorzile in favore dell'ex moglie.

G.D. ricorreva in appello, impugnando i capi della sentenza relativi alle disposizioni patrimoniali: la Corte territoriale respingeva l'impugnazione; successivamente alla pubblicazione della sentenza di appello sopravveniva il decesso della ex moglie, H.C.

G.D. ricorre in Cassazione, deducendo che:

  • il venire meno della coniuge prima del passaggio in giudicato della sentenza d'appello comporta la cessazione della materia del contendere:

  • la conseguenza è che egli mantiene lo status di coniuge superstite separato e non divorziato.

    La Suprema Corte ritiene fondato il motivo di ricorso limitatamente alle solo domande relative agli assegni di mantenimento in favore del coniuge e delle figlie, specificando quanto segue:

    a) in sede di appello non è stata proposta impugnazione con riguardo al capo relativo alla pronuncia di divorzio, passata quindi in giudicato;

    b) nel giudizio di divorzio la sopravvenuta morte del coniuge determina la cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio e a tutti i profili economici connessi;

    c) l'evento morte pertanto travolge ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato;

    d) nel caso de quo il capo della pronuncia sullo status era già passato in giudicato, e di conseguenza va accolta l'istanza di cessazione della materia del contendere per le sole disposizioni patrimoniali a carico dell'obbligato, che non hanno ancora acquisito definitività, ossia gli assegni in favore delle figlie e della ex moglie.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.31358/2019

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