Com’è noto, ai sensi dell’art. 633 c.p.c. per l’emissione di un decreto ingiuntivo è necessaria la prova scritta, mentre ai sensi dell’art. 634 c.p.c. sono considerati prove scritte idonee per l’emissione dell’ingiunzione di pagamento gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e ss. c.c., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture.
Giovedi 5 Dicembre 2019 |
Con l’entrata in vigore, dal 1 gennaio 2019, dell’obbligo dell’emissione delle fatture elettroniche anche negli scambi di beni o servizi tra operatori economici privati, ci si è posti il problema se, ai fini dell’emissione di un decreto ingiuntivo fondato su fatture elettroniche è o meno ancora necessario depositare l’estratto notarile delle scritture contabili, visto che l’invio delle fatture al cessionario deve avvenire obbligatoriamente tramite il Sistema di Interscambio e quindi è venuto meno l’obbligo di invio con la consegna diretta, a mezzo e.mail o con l’invio della posta ordinaria, tranne che nei confronti del cessionario consumatore, al quale non essendo un soggetto IVA e, quindi, senza obbligo di avere un indirizzo di posta elettronica certificata, la fattura va consegnata con il c.d. metodo tradizionale.
La problematica nasce dal fatto che ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, i soggetti obbligati ad emettere fatture elettroniche sono stati esonerati dall'obbligo di annotazione nei registri delle fatture e degli acquisti di cui agli artt. 23 e 25 del d.p.r. n. 633/1972.
Sulla questione segnaliamo due recenti provvedimenti, l’uno l’opposto dell’altro.
Secondo il Tribunale di Vicenza (ordinanza del 25 ottobre 2019), la fattura elettronica non è sufficiente a soddisfare il requisito della prova scritta previsto dall’art. 633, n. 1, del codice di procedura civile e, quindi, ancora oggi, nonostante l’entrata in vigore dell’obbligo dell’emissione della fattura elettronica, il creditore che agisce per l’emissione del decreto ingiuntivo dovrà continuare a produrre gli estratti autentici dei registri IVA e se non esistenti, quelli delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e seguenti del codice civile. Infatti, l’art. 634 c.p.c. prevede un controllo estrinseco sulla regolare tenuta delle scritture contabili nelle quali le fatture azionate con il ricorso per decreto ingiuntivo vengono conservate.
Inoltre, secondo il Tribunale vicentino, l’estratto notarile delle scritture contabili svolge oltre alla funzione di attestazione della copia della fattura all’originale anche quella di verifica della regolarità dei registri o delle scritture. Tale esigenza non è venuta meno con l’entrata in vigore del Sistema di Interscambio che garantisce esclusivamente l’autenticità delle fatture (dal momento che esse, generate e trasmesse con estensione “xml”, costituiscono un duplicato informatico secondo la definizione contenuta nell’art. 1, c. 1, lett. i quinnques D.Lgs. 82/2015), ma non anche la regolare tenuta dei registri in cui esse devono essere inserite.
Infine, secondo il Giudice del suddetto Tribunale, l’esonero dei soggetti obbligati ad emettere esclusivamente fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio di annotare nei registri di cui agli art. 23 e 25 D.P.R. 633/1972, in quanto le relative informazioni sono acquisibili aliunde dall’Amministrazione Finanziaria mediante procedure informatiche, non equivale, ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo, ad un’attestazione di regolare tenuta, la quale anzi deve essere esclusa proprio per l’insussistenza di un obbligo di tenuta dei registri.
Di contrario avviso il Tribunale di Verona che, con provvedimento del 29 novembre 2019, ha concesso il decreto ingiuntivo richiesto sulla scorta delle fatture elettroniche senza il deposito dell’estratto notarile delle scritture contabili, evidenziando che le fatture elettroniche in formato “.xml”, sono documenti equipollenti all’estratto autentico delle scritture contabili previsto dall’art. 634, comma 2, c.p.c. e, quindi, sono titoli idonei per l’emissione del decreto ingiuntivo in favore del soggetto che le ha emesse.
Il Giudice del Tribunale scaligero, ha evidenziato che nel Provvedimento n. 89757/2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dettagliate indicazioni in merito al funzionamento e alle caratteristiche tecniche del Sistema di Interscambio (SDI), che gestisce la fatturazione elettronica, precisando che: «La fattura elettronica è un file in formato XML non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati, conforme alle specifiche tecniche di cui all’allegato A del presente provvedimento» nonché che: “Nel caso in cui il file della fattura sia firmato elettronicamente, il SdI effettua un controllo sulla validità del certificato di firma. In caso di esito negativo del controllo, il file viene scartato e viene inviata la ricevuta di cui al punto 2.4», cd. ricevuta di scarto”.
Inoltre, secondo il suddetto Tribunale, il Sistema D’interscambio genera documenti informatici autentici ed immodificabili, che non sono semplici “copie informatiche di documenti informatici”, bensì “duplicati informatici”, assolutamente indistinguibili dai loro originali, potendo essere scaricati da “fonte/terzo qualificato”, come l’Agenzia delle Entrate.
Pertanto, proprio in virtù delle caratteristiche della fattura elettronica, i soggetti obbligati ad emetterle in via esclusiva mediante il Sistema di Interscambio sono esonerati dall’obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. 33/1972, di conseguenza, per i suddetti soggetti, sono venuti meno l’obbligo di tenere i predetti registri, e di conseguenza, gli obblighi previsti dall’art. 634 comma 2, c.p.c. ai fini dell’ottenimento del decreto ingiuntivo, in quanto sarebbe illogico pensare che un’impresa debba tenere delle scritture contabili che non ha l’obbligo di utilizzare.