Con l'ordinanza n. 33381/2022 la Corte di Cassazione precisa quali criteri deve adottare il giudice ed in quale ordine valutarli ai fini dell'accertamento del diritto dell'ex coniuge a percepire l'assegno di divorzio.
Mercoledi 30 Novembre 2022 |
Il caso: Tizio conveniva in giudizio Mevia chiedendo al Tribunale che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile, e, previo riconoscimento dell'autonomia reddituale e patrimoniale della resistente e dei figli, nulla disponesse in ordine al mantenimento.
Mevia si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio e, contestando quanto avversamente dedotto, chiedeva disporsi l'assegno di divorzio a proprio favore, stante la precarieta' della propria situazione lavorativa, la esiguita' delle somme percepite, nonche' la difficolta' a gestire la conclamata tossicodipendenza del figlio, convivente con la madre e non autosufficiente.
Il Tribunale accoglieva la domanda di scioglimento del matrimonio formulata da Tizio, ai sensi della I.n. 898/1970, e rigettava, invece, la richiesta di assegnazione di assegno divorzile formulata dall'ex moglie, rilevando che Mevia avesse tardivamente prodotto la documentazione relativa ai propri redditi e pertanto fosse impossibile vagliare le allegazioni inerenti alla mancanza di adeguati redditi propri.
Mevia proponeva appello, deducendo che il Giudice di primo grado avesse omesso una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, senza dare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'eta' dell'avente diritto.
La Corte d'Appello, in riforma parziale della sentenza appellata determinava in Euro 200 mensili l'importo dell'assegno di divorzio.
Tizio ricorre in Cassazione, lamentando, come primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c., della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, e degli articoli 115 e 116 c.p.c.: il Giudice di merito avrebbe accertato il contributo alla vita familiare dell'ex moglie senza alcuna prova fornita da questa.
Per la Cassazione il motivo è infondato: sul punto la Corte osserva che:
a) la censura non coglie la ratio decidendi posta a base dell'attribuzione dell'assegno divorzile, fondata sull'accertamento della disparita' economico patrimoniale tra le parti ed il difetto di autosufficienza economica derivante dal complessivo esame dei fatti acquisiti e non sui documenti di cui e' stata dedotta la tardiva produzione;
b) la Corte distrettuale ha correttamente ritenuto che la mancata esibizione delle dichiarazioni reddituali da parte del coniuge richiedente l'assegno non si traduce nella presunzione dell'insussistenza delle condizioni per ottenere l'assegno ne' tantomeno nella presunzione della percezione di un reddito equivalente a quello del coniuge debitore, ma onera il giudice del dovere di motivare, anche sulla base di elementi presuntivi, sull'esistenza della disparita' di redditi, di patrimoni e dell'effettivo tenore di vita;
c) la Corte ha considerato una serie di fatti che nella loro valutazione complessiva consentivano di accertare il requisito della disparita' di situazione economica e dell'assenza di mezzi adeguati dell'ex moglie e della sua impossibilita' a procurarseli;
d) la Corte ha poi proceduto alla valutazione della "indipendenza o autosufficienza economica della stessa, desunta dai principali "indici":
- del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri "lato sensu" imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente)
- della capacita' e possibilita' effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'eta', al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilita' di una casa di abitazione;
e) nella specie non poteva essere trascurato il criterio assistenziale, in presenza di un quadro probatorio che conduceva al difetto di autosufficienza; gli altri criteri equiordinati individuati dalle S.U. n. 18827 del 2018 non si sostituiscono a quello assistenziale ma possono concorrere con esso; del resto, conclude la Cassazione, deve rilevarsi la sufficienza della ricorrenza anche di uno solo dei criteri formanti oggetto dell'intervento nomofilattico della Corte, o la prevalenza di uno di essi per fondare il diritto all'assegno.
Decisione: Inammissibilità del ricorso