Condomino si distacca dall’impianto idrico condominiale? paga le spese di manutenzione

Condomino si distacca dall’impianto idrico condominiale? paga le spese di manutenzione

Tutti i condomini sono obbligati al pagamento delle spese per la manutenzione dell’impianto idrico centralizzato esistente in un condominio e pertanto è nulla la delibera con la quale l’assemblea condominiale decide che il pagamento delle suddette spese siano poste a carico del solo condomino rimasto allacciato al servizio idrico comune, salvo che il contrario risulti dal regolamento condominiale.

Martedi 5 Dicembre 2017

Questo è quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28616/2017, pubblicata il 29 novembre scorso.

IL CASO: La vicenda sottoposta al vaglio della Suprema Corte di Cassazione trae origine dalla delibera con la quale un condominio chiedeva ad una condomina di “provvedere all'installazione di una linea privata con contatore privato per la fornitura del servizio idrico esattamente come eseguito da tutte le restanti unita' immobiliari”, confermando altresì l'utilizzo esclusivo dell'ex impianto condominiale a carico della condomina. Inoltre, l'assemblea con la suddetta delibera dichiarava che la linea era da intendersi di proprietà privata della condomina e pertanto ad essa doveva essere riconducibile ogni eventuale necessaria manutenzione.

La condomina impugnava la suddetta delibera che veniva dichiarata invalida. La sentenza del Tribunale veniva confermata in sede di appello. Secondo i giudici di merito la delibera era invalida in quanto “non avrebbe potuto sottrarre alla destinazione originaria l’impianto centralizzato di proprietà comune di distribuzione dell’acqua potabile e di scarico, né deliberarne la soppressione per far luogo all’attivazione da parte dei singoli condomini di propri contatori ed autonomi contratti con l’ente gestore del servizio idrico, configurando una definitiva alterazione della cosa comune nella sua originaria destinazione, tale da integrare la fattispecie dell’articolo 1120 c.c.,u.c..

Avverso la sentenza della Corte di Appello, il condominio proponeva ricorso per Cassazione. Secondo il condominio non vi sarebbe alcun impianto idrico condominiale, come ritenuto dalla Corte di appello, ma piuttosto un sistema di tubazioni principali dell’acqua potabile di proprietà comune per il quale l’assemblea condominiale aveva deliberato a maggioranza la soppressione di un servizio divenuto oneroso, senza che la soppressione avesse inciso in alcun modo sui beni comuni, individuati nelle tubature.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, nel ritenere l’infondatezza dei motivi di impugnazione, ha rigettato il ricorso evidenziando che:

- secondo quanto statuito dal consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, l'impianto centralizzato (nel caso in esame di distribuzione dell'acqua potabile) costituisce "un accessorio di proprietà comune", e pertanto i condomini sono obbligati a pagare le spese di manutenzione e conservazione dell'impianto idrico condominiale, salvo che il contrario risulti dal regolamento condominiale, ipotesi quest'ultima che non ricorre nella caso in esame (si veda Cass. n.7708 del 2007; Cass. n. 19893 del 2011);

- se si volesse ritenere ammissibile il distacco degli appartamenti dall'impianto idrico centralizzato, laddove non comporti squilibrio nel suo funzionamento, ne' maggiori consumi, alla legittimità del distacco, ne conseguirebbe tutto al più il solo esonero dei condomini dal pagamento delle spese per il consumo ordinario, non i costi di manutenzione;

- anche se in relazione ad altri servizi condominiali, la stessa Corte di Cassazione (sentenza n. 28679 del 2011) ha considerato legittima la rinuncia di un condomino all'uso dell'impianto centralizzato di riscaldamento - anche senza necessita' di autorizzazione o approvazione da parte degli altri condomini – purchè l'impianto non ne sia pregiudicato, con il conseguente esonero, in applicazione del principio contenuto nell'articolo 1123 c.c., comma 2, dall'obbligo di sostenere le spese per l'uso del servizio centralizzato; in tal caso, egli e' tenuto solo a pagare le spese di conservazione dell'impianto stesso;

- non viene meno l’interesse da parte degli altri condomini a contribuire alle spese di conservazione e manutenzione dell’impianto comune di distribuzione dell’acqua, in quanto “ ben potrebbero in futuro tornare a riutilizzare l'impianto condominiale, ragione per la quale essi sono comunque tenuti a contribuire alla sua conservazione”.

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 28616 del 29/11/2017

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.046 secondi