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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano - Presidente -
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
Dott. FALASCHI Milena - rel. Consigliere -
Dott. SCALISI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10913/2015 proposto da:
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. PELLICO 2, presso lo studio dell'avvocato FABIO FESTUCCIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VINCENZO BLAGA;
- ricorrente -
contro
L.C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato AUGUSTO CORNALBA;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3710/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI.
La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, permanendo contrasto sul solo capo della pronuncia relativo alla compensazione delle spese processuali, accertato l'intervenuto giudicato quanto alla cessazione della materia del contendere, condannava - in applicazione del principio della soccombenza virtuale - il Condominio (OMISSIS), alla rifusione delle spese di primo grado in favore della condomina L.C.M., la quale aveva impugnato, avanti al Tribunale di Lodi, ai sensi dell'art. 1137 c.c., la delibera condominiale assunta in data 11.05.2011 che al punto n. 6 prevedeva di "richiedere nuovamente alla L. di provvedere all'installazione di una linea privata con contatore privato per la fornitura del servizio idrico esattamente come eseguito da tutte le restanti unità immobiliari; confermando altresì l'utilizzo esclusivo dell'ex impianto condominiale a carico della L., l'assemblea dichiara che la linea è da intendersi di proprietà privata della L. e ad essa dovrà essere riconducibile ogni eventuale necessaria manutenzione", trattandosi di delibera invalida in quanto non avrebbe potuto sottrarre alla destinazione originaria l'impianto centralizzato di proprietà comune di distribuzione dell'acqua potabile e di scarico, nè deliberarne la soppressione per far luogo all'attivazione da parte dei singoli condomini di propri contatori ed autonomi contratti con l'ente gestore del servizio idrico, configurando una definitiva alterazione della cosa comune nella sua originaria destinazione, tale da integrare la fattispecie dell'art. 1120 c.c., u.c.. ...
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