Condominio: valida la notifica di un atto al portiere privo di delega

Condominio: valida la notifica di un atto al portiere privo di delega
Mercoledi 6 Dicembre 2017

E’ valida la notifica di un atto processuale diretto al condominio che viene consegnata al portiere dello stabile che si qualifica “incaricato al ritiro”, anche se privo di delega. Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28902/2017, depositata il 1 dicembre 2017.

IL CASO: Una condomina citava in giudizio il Condominio al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per le infiltrazioni di umidità verificatesi all’interno del proprio appartamento. L’atto di citazione veniva notificato al condominio con la consegna al portiere dello stabile che si dichiarava “addetto alla ricezione”. Il Condominio rimaneva contumace. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda di risarcimento danni formulata dalla condomina.

Avverso la sentenza di primo grado proponeva gravame il condominio, sostenendo di aver avuto conoscenza della pendenza del giudizio solo al momento della notifica della sentenza.

L’appello veniva accolto con rinvio della causa al primo giudice. Secondo il Tribunale, la notifica dell’atto di citazione consegnata al portiere era nulla in quanto quest’ultimo non era incaricato alla ricezione della corrispondenza difettando la prova di un’apposita delega, come previsto dal contratto collettivo nazione di lavoro. Avverso la sentenza del Tribunale, la condomina proponeva ricorso per Cassazione.

LA DECISIONE: I Giudici di legittimità, ritenendo errata la decisione del Tribunale che ha dichiarato nulla la notifica dell’atto al portiere del condominio, hanno accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale, evidenziando che, quanto statuito dal giudice di merito si pone in contrasto con il consolidato orientamento della stessa Corte di Cassazione secondo il quale “nell’ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto qualificandosi come “incaricato al ritiro”, senza alcun riferimento alle funzioni connesse all’incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale della qualità dichiarata, la quale, per essere vinta, abbisogna di rigorosa prova contraria da parte del destinatario, in difetto della quale deve applicarsi il secondo comma (e non il quarto) dell’art. 139 cod. proc. Civ (Sez. 3, Sentenza n. 18492 del 26/10/2012, Rv. 624322; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5220 del 05/03/2014, Rv. 630202).

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 28902 del 01/12/2017

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