Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 28902 del 01/12/2017

Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 28902 del 01/12/2017
Mercoledi 6 Dicembre 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -

Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -

Dott. OLIVIERI Stefano - Consigliere -

Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere -

Dott. D’ARRIGO Cosimo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12729-2016 proposto da:

V.R., elettivamente domiciliata in Roma, via Capodimonte, 14, presso lo studio dell'avvocato Walter Melorio, rappresentata e difesa dagli avvocati Aniello Melorio e Francesco Procaccini;

- ricorrente -

contro

Condominio (OMISSIS), in persona dell'amministratore pro tempore;

- intimato -

avverso la sentenza n. 379/2016 del Tribunale di Napoli, depositata il 14 gennaio 2016, letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ.;

letto il ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 maggio 2017 dal consigliere Dott. Cosimo D'Arrigo.

Svolgimento del processo

V.R. ha agito in giudizio nei confronti del Condominio di (OMISSIS), chiedendo il risarcimento dei danni patiti a causa di infiltrazioni di umidità. Nella contumacia del Condominio convenuto, il giudice di pace di Napoli accoglieva la domanda.

Su appello del Condominio, che asseriva di aver conosciuto della pendenza del giudizio solamente al momento della notifica della sentenza di primo grado, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice d'appello, ha ritenuto nulla la notifica effettuata al portiere del Condominio, identificato con le generalità e quale "addetto alla ricezione". Ha altresì rilevato che il portiere non risultava incaricato della ricezione della corrispondenza, difettando nella specie la prova di un'apposita delega (come prevista dal relativo CCNL). Ha quindi disposto la restituzione degli atti al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c..

Contro tale decisione la V. ha proposto ricorso per tre motivi. Il Condiminio non ha svolto attività difensiva. ...

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