Competenze dei Notai in materia di volontaria giurisdizione: normativa e regime fiscale

A cura della Redazione.
Competenze dei Notai in materia di volontaria giurisdizione: normativa e regime fiscale

Con la circolare del 2 maggio 2023 LA Direzione Generale degli Affari Interni - Servizi relativi alla Giustizia Civile presso il Dipartimento per gli affari di giustizia ha chiarito il regime fiscale nell'ambito delle attribuzione ai notai della competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione ex art. 21 decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

Martedi 6 Giugno 2023

Com'è noto, la norma su citata prevede, al primo comma, che le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, dal notaio rogante.

La norma in esame prevede:

- che il notaio possa esperire un’istruttoria semplificata e funzionale alla decisione sulla richiesta di autorizzazione (comma 2);

- inoltre, ove per effetto della stipula dell’atto debba essere riscosso un corrispettivo nell’interesse del minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio determina le cautele necessarie per il reimpiego del medesimo (comma 3).

L’autorizzazione deve essere comunicata, a cura del notaio stesso, alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio del corrispondente provvedimento giudiziale, nonché al pubblico ministero presso il medesimo tribunale:

- la cancelleria provvede alle formalità pubblicitarie (ad es. annotazione dell’autorizzazione nel registro delle tutele, ai sensi dell’art. 48 disp. att. c.c.),

- il giudice tutelare può eventualmente modificare o revocare l’atto, sulla falsariga di quanto previsto dall’articolo 742 c.p.c. (fatti salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca),

- il pubblico ministero per l’eventuale proposizione dell’impugnazione.

L’autorizzazione resa dal notaio può essere reclamata innanzi all’autorità giudiziaria secondo le norme processuali applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale (comma 5); l’efficacia dell’autorizzazione consegue al vano decorso del termine di 20 giorni dalle notificazioni e comunicazioni previste senza che sia stato proposto reclamo (comma 6).

NATURA delle nuove competenze attribuite al notaio

Occorre in primo luogo evidenziare che trattasi di funzioni che, tradizionalmente, sono state ascritte alla giurisdizione volontaria: essa, come noto, non è volta a dirimere controversie sui diritti, bensì a gestire, in via latamente amministrativa, quegli interessi del privato che sono ritenuti meritevoli di particolare tutela.

Tuttavia, poiché il notaio-pubblico ufficiale riceve tale munus direttamente dalla norma, e non in virtù di provvedimento di delega dell’autorità giudiziaria, è escluso, in radice, che l’attività di che trattasi possa qualificarsi come giurisdizionale.

Depongono in tal senso:

- l’assenza di particolari prescrizioni, per la forma della richiesta da presentare al notaio (salvo l’uso dello scritto),

- l' assenza di indicazioni in merito al contenuto-forma della autorizzazione notarile,

- l’assenza di qualsiasi criterio distributivo della “competenza territoriale” (tipico invece dell’attività giurisdizionale, a declinazione del principio costituzionale del “giudice naturale precostituito per legge”), tanto che il “notaio rogante” può essere scelto liberamente dalle parti, su tutto il territorio nazionale.

REGIME FISCALE.

Dal momento che l’autorizzazione resa dal notaio non configura un provvedimento di natura giurisdizionale, l’ufficio giudiziario, allorquando riceve la comunicazione dell’autorizzazione concessa dal notaio e prevista dall’art. 21, comma 4, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, non è tenuto a richiedere il pagamento del contributo unificato; per le medesime ragioni, non si ritiene esigibile l’importo forfettario di cui all’art. 30 del medesimo Testo unico.

Impugnazione.

Il rimedio impugnatorio applicabile è il reclamo camerale di cui all’art.739 c.p.c.

In merito al regime fiscale, la stessa deve ritenersi soggetta al pagamento del contributo unificato previsto per i procedimenti in camera di consiglio, ai sensi dell’art.13, comma 1, lett. b), d.P.R.n.115/2002, con la maggiorazione prevista per i giudizi di impugnazione dall’art.13 cit., comma 1-bis, fatte salve le esenzioni espressamente previste dalla legge.

Allegato:

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