Cittadinanza iure sanguinis: non obbligatorio il passaggio al console o in comune

Avv. Giancarlo P. Pezzuti.
Cittadinanza iure sanguinis: non obbligatorio il passaggio al console o in comune

Nota a Tribunale Civile di Palermo, Sezione Immigrazione e Protezione Internazionale, Sentenza n. 5466 del 15 ottobre 2026 (Giudice Dott. Michelangelo Calderone – patrocinatore Avv. Giancarlo P. Pezzuti )

Giovedi 5 Novembre 2026

Il presente contributo analizza la sentenza n. 5466/2026 del Tribunale di Palermo in tema di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, focalizzandosi sull'esclusione del previo esperimento della via amministrativa (presso i consolati o i comuni) quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.

L'articolo esamina i fondamenti sistematici e costituzionali della decisione, evidenziando come l'accertamento dello status civitatis integri la tutela di un diritto soggettivo permanente, imprescrittibile e azionabile in via immediata e incondizionata innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, a sbarramento di barriere burocratiche non previste dal legislatore e lesive del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione. Messaggio =

1. Il quadro normativo e la questione dell'interesse ad agire

La pronuncia in commento si inserisce nel panorama del contenzioso in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, affrontando – tra i vari profili di rito e di merito legati anche al recente impatto modificativo del d.l. n. 36/2025 (conv. in l. n. 74/2025) – il delicato tema della necessità o meno di un preventivo esperimento della via amministrativa innanzi alle autorità competenti (consolati o comuni) prima di adire l'autorità giudiziaria ordinaria.
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di Immigrazione e Protezione Internazionale, è stato chiamato a pronunciarsi su un ricorso volto all'accertamento dello status di cittadino italiano di un discendente in linea materna da ava originaria italiana.
2. L'affermazione di principio: il preventivo tentativo amministrativo non è necessario

Il punto di maggiore rilievo sistemico della sentenza risiede nell'ampia e rigorosa disamina compiuta dal Giudice in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Il Tribunale statuisce in modo inequivocabile che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa, né il superamento dei termini previsti per la conclusione del relativo procedimento (quali i 730 giorni di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 362/1994), costituiscono in alcun modo una condizione di procedibilità per la presentazione del ricorso giurisdizionale.

A supporto di tale conclusione, la pronuncia richiama i cardini dogmatici e processuali che governano la materia

  • Il divieto di analogia e di restrizione del diritto di difesa

Le disposizioni che introducono condizioni di procedibilità o di ammissibilità costituiscono una deroga al diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 della Costituzione e, pertanto, non possono essere oggetto né di interpretazione estensiva né di applicazione analogica. L'introduzione di una sanzione processuale di improcedibilità necessita sempre di un'espressa previsione legislativa che, nel caso della cittadinanza iure sanguinis, difetta del tutto.

  • L'impossibilità pratica della via amministrativa nei casi specifici

Come evidenziato dal giudice palermitano (e richiamando precedenti orientamenti di merito, cfr. Trib. Bologna n. 3442/2025), in presenza di linee di discendenza particolari (quali quelle materne anteriori al 1948) o nei contesti regolati dal nuovo quadro normativo, l'istanza amministrativa si scontra spesso con barriere procedimentali o lungaggini tali da rendere l'accesso al giudice l'unica via effettiva di tutela del diritto.

3. La natura permanente e imprescrittibile dello status civitatis

L'esclusione di qualsivoglia filtro amministrativo obbligatorio trova il suo fondamento ontologico nella natura stessa del diritto azionato. L'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis non costituisce un provvedimento concessorio rimesso alla discrezionalità della pubblica amministrazione, bensì la dichiarazione di un diritto soggettivo "permanente" e "imprescrittibile".
Come ribadito anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 25317/2022), lo status civitatis si acquisisce automaticamente ex lege in forza della fattispecie attributiva della nascita da genitore o avo cittadino. Di conseguenza, il titolare del diritto è pienamente legittimato a rivolgersi in ogni tempo direttamente al giudice ordinario per veder accertato il proprio status, indipendentemente dal previo esperimento o dal rigetto di un iter amministrativo.

4. Conclusioni

La tutela giurisdizionale piena di fronte agli oneri amministrativi impropri
La sentenza n. 5466/2026 del Tribunale di Palermo si segnala dunque per la sua rigorosa aderenza ai principi costituzionali di effettività della tutela giurisdizionale e di pienezza dei diritti.
Affermando che il cittadino non è gravato da alcun onere di previo tentativo amministrativo, la pronuncia argina efficacemente le tentazioni di rallentare o condizionare l'accesso alla giustizia attraverso barriere burocratiche non previste dalla legge. Viene così ribadito che il riconoscimento della cittadinanza per discendenza è un diritto azionabile in via immediata e incondizionata innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, a salvaguardia delle prerogative imprescrittibili della persona.

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