La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 22374 del 6 settembre 2019 la chiarito come deve essere calcolato l'anno entro il quale l'impugnazione debba essere notificata alla parte personalmente e non all'avvocato costitutito ex art. 330 1° comma cpc.
Il caso: La Corte d'appello, pronunciando sull'appello proposto da una Società Cooperativa avverso la sentenza resa dal Tribunale, confermava la suddetta sentenza e condannava l'appellante alla rifusione delle spese di lite nei confronti del Comune di Favara; per la Corte territoriale, in conformita' a quanto statuito dal Tribunale, nessuna specifica obbligazione contrattuale era sorta in capo al Comune di Favara con riferimento alle prestazioni assistenziali prestate nell'anno 1998 dalla Cooperativa appellante in favore di nove disabili, ricoverati presso la struttura della suddetta cooperativa.
La società propone ricorso per Cassazione, resistito con controricorso dal Comune, che preliminarmente solleva eccezione di inammissibilità del ricorso perche' notificato oltre l'anno dal deposito della sentenza impugnata presso il procuratore costituito del controricorrente e non alla parte personalmente.
Per la Corte l'eccezione è infondata e va disattesa in quanto:
- il ricorso e' sì stato notificato oltre l'anno solare dalla pubblicazione della sentenza, ma l'impugnazione era ancora ammessa per effetto della sospensione feriale dei termini di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742; poiche' deve ritenersi proposta nel termine fissato dall'articolo 327 c.p.c., l'impugnazione e' stata ritualmente notificata nei luoghi indicati dell'articolo 330 c.p.c., comma 1;
- ragioni di ordine logico e sistematico inducono a riferire il termine annuale oltre il quale la notificazione deve essere eseguita direttamente alla parte, non gia' all'annualita' solare, ma all'annualita' normativa, intendendosi per tale quella entro la quale l'impugnazione e' "ancora ammessa dalla legge";
- pertanto la notificazione dell'impugnazione va effettuata presso il procuratore costituito, e non presso la parte personalmente, ogniqualvolta essa ricada nel termine annuale di impugnabilita', computata in esso, ove applicabile, anche la sospensione dei termini feriali.
Di conseguenza, la notificazione nel caso in esame e' stata correttamente eseguita presso il procuratore costituito del Comune e il ricorso per cassazione e' tempestivo, in quanto notificato in data 16-12-2013 - con riguardo a sentenza di appello pubblicata il 29-10-2012 e non notificata - nel rispetto del termine "lungo" ex articolo 327 c.p.c. (365 + 46 giorni, considerata la proroga di diritto ex articolo 155 c.p.c., comma 5 del giorno di scadenza, sabato 14-12-2013).
Cassazione civile ordinanza n.22374/2019